Ordinanze di vendita. Deposito cauzione. Termine perentorio
Perentorietà del termine fissato nell’ordinanza di vendita per il deposito della cauzione da parte degli offerenti.
Il termine fissato dal giudice dell’esecuzione, nell’ordinanza di vendita immobiliare per il deposito della cauzione da parte degli offerenti ai sensi dell’art. 576, comma primo n. 5, è perentorio.
A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione che con una recente sentenza ha deciso il giudizio nel quale veniva proposto ricorso avverso la sentenza che rigettava l’opposizione agli atti esecutivi presentata contro il provvedimento con il quale il tribunale di Siracusa, nel corso di una procedura esecutiva, escludeva un partecipante dall’incanto.
In particolare, il G.E. fissando la vendita del compendio pignorato, concedeva termine per il deposito della cauzione agli offerenti sino al giorno precedente alla vendita alle ore 12,00.
Un avvocato, intenzionato a partecipare alla vendita depositava istanza di partecipazione, presso la competente cancelleria, l’ultimo giorno utile precisamente alle ore 12.10.
Il giorno fissato per la vendita, iniziava l’ incanto e preliminarmente il Giudice escludeva dalla partecipazione l’avvocato di cui sopra adducendo che l’istanza di partecipazione era stata depositata oltre il termine previsto ed indicato nel provvedimento di fissazione dell’ incanto. Il compendio veniva, quindi, aggiudicato ad altro partecipante.
Nel proporre ricorso in cassazione l’avvocato escluso dalla partecipazione all’incanto, lamentava la violazione o falsa applicazione dell’art. 576 primo comma c.p.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., in quanto il Tribunale Civile di Siracusa, Sezione Esecuzioni Immobiliari, in composizione monocratica, nel rigettare l’opposizione disattendeva le concordi ed ormai consolidate pronunzie giurisprudenziali che hanno regolato l’istituto relativo al termine di cui all’art. 576 primo comma, c.p.c., concordi nel ritenere il termine de quo ordinatorio e non perentorio e, pertanto, prorogabile dal giudice dell’esecuzione esplicitamente o implicitamente fino a che non abbia avuto inizio dell’incanto; si aggiunge che 1’interpretazione di legittimità relativamente agli avverbi “esplicitamente o implicitamente” si riferisce al fatto che il G.E. può in sede di incanto dichiarare espressamente di ammettere alla vendita l’offerente ritardatario, oppure può omettere tale precisazione dichiarando l’apertura dell’incanto in modo da prorogare implicitamente il termine fissato per il deposito della cauzione.
La Corte di Cassazione osserva che la disposizione dettata dall’art. 567c.p.c., in effetti, non qualifica il termine per il deposito della cauzione come perentorio o da osservare a pena di decadenza.
Tuttavia, nella giurisprudenza della Corte si trova più volte affermato, che la natura perentoria del termine può essere tratta dalla sua funzione e perciò il termine può essere perentorio anche in assenza di una sua esplicita qualificazione in tal senso. Bisogna tener conto del fatto che il procedimento di vendita è contrassegnato da una serie di termini, alla cui inosservanza la sua disciplina riconnette effetti di inefficacia o di decadenza.
Poiché l’ordinamento è andato evolvendosi nel senso di considerare la catena dei termini che regolano la fase della vendita, anche in assenza di espressa previsione normativa, come perentori, inevitabile è la conclusione di considerare anche il termine per il deposito della cauzione come ordinatorio.
Dunque Il termine che il giudice dell’esecuzione fissa nell’ordinanza di vendita per il deposito della cauzione da parte degli offerenti è perentorio e non può essere perciò prorogato.
Sarà sempre possibile al giudice modificare o revocare l’ordinanza di vendita sino a quando l’incanto non sia iniziato (art. 487 C.P.C.), e però solo per ragioni di ordine oggettivo e non per andare incontro ad esigenze manifestate da un singolo potenziale offerente, e comunque unicamente attraverso la sostituzione della precedente con una successiva ordinanza ed una sua rinnovata pubblicazione, da eseguire nei modi prescritti dall’art. 490 C.P.C.
Antonella Vizza
SLCV