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LIMITE TEMPORALE PER LA PROPOSIZIONE DELL’OPPOSIZIONE DI TERZO EX ART. 619 C.P.C.

In materia di esecuzione esattoriale, l’individuazione della data fissata per il primo incanto come limite temporale dell’opposizione di terzo di cui all’art. 619 c.p.c. si applica ad ogni tipo di espropriazione, e dunque anche a quella immobiliare.
A sentenziarlo è stata una recente sentenza della Corte di Cassazione chiamata a decidere in merito al ricorso esperito avverso la sentenza emessa dalla Corte D’appello di Genova di rigetto dell’opposizione di terzo, presentata nel corso di una esecuzione immobiliare, poiché tardività in quanto proposta dopo la data fissata per il primo incanto.
Gli opponenti, nel proporre ricorso, affermavano che, l’esigenza di un più preciso assetto sistematico deponeva, nel senso dell’applicabilità del primo comma dell’art. 58 (introdotto dall’art. 16 del d. lgs. n. 46 del 1999) alla sola esecuzione mobiliare, cui d’altronde specificamente si riferiscono il secondo ed il terzo comma; conseguenza ne sarebbe che, in virtù del generale richiamo alle norme del codice di procedura civile in quanto non derogate da quelle del d.P.R. n. 603 del 1972, l’opposizione di terzo avrebbe dovuto considerarsi tempestiva alla stregua degli artt. 619 e 620 c.p.c., che rispettivamente la consentono fino a quando non sia disposta la vendita o l’assegnazione del bene e addirittura dopo la vendita.
Premesso che la corte d’appello aveva ritenuto che l’assunto degli appellanti (attuali ricorrenti) fosse privo di fondamento testuale e logico sistematico sia con riferimento alla disciplina originariamente dettata nel titolo secondo del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sia con riguardo alla nuova formulazione introdotta con l’integrale sostituzione di detto articolo operata, a decorrere dall’1 luglio 2009, con l’art. 16 del d. lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, le osservazioni che i ricorrenti ribadivano in quella sede non valevano a scalfire la cristallina ratio decidendi della sentenza impugnata.
La corte di cassazione osserva che Va infatti pienamente condivisa l’affermazione secondo la quale, in materia di esecuzione esattoriale, l’individuazione della data fissata per il primo incanto come limite temporale dell’opposizione di terzo di cui all’art. 619 c.p.c. – sia ai sensi dell’art. 52, primo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973, sia ai sensi dell’art. 58 introdotto dall’art. 16 del d. lgs. n. 46 del 1999 – si applica ad ogni tipo di espropriazione, e dunque anche a quella immobiliare, in quanto connotata da un carattere di omnicomprensività che non riceve smentita dalla presenza di più specifiche previsioni limitative, rispondenti ad un’esigenza analoga a quella sottesa a disposizioni dello stesso genere presenti nel codice di rito, concernenti l’opposizione nell’espropriazione relativa a beni mobili, suscettibili di essere più agevolmente fatti oggetto di fraudolenta sottrazione all’esecuzione.

Dr.ssa Antonella Vizza

SLCV

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