Da luglio 2011 l’atto d’accertamento è titolo esecutivo
Da luglio 2011 addio alla cartella esattoriale e via libera all’atto di accertamento come titolo esecutivo
Dal 1° luglio 2011 gli atti di accertamento avranno anche la funzione di titolo esecutivo e di precetto. Lo prevede il D.L. n. 78/2010, convertito in legge n.122/2010. Con la nuova normativa è stato stabilito che l’atto di accertamento, che riguarda i periodi d’imposta 2007 e successivi, svolge anche una funzione esattiva e, quindi, per come previsto dall’articolo 29, vi sarà una concentrazione della riscossione nell’atto di accertamento.
L’Ufficio, quindi, non dovrà più ricorrere preventivamente all’iscrizione a ruolo ed alla cartella per potere attivare l’attività di esazione.
Dal 1° luglio, in altre parole, l’atto di accertamento sarà direttamente titolo anche per la riscossione del tributo e, in considerazione dell'”intimazione ad adempiere” che verrà contenuta nell’atto stesso, assume anche la valenza di atto di precetto. Da questa data e in riferimento ai periodi d’imposta 2007 e successivi, per gli accertamenti riguardanti le imposte sui redditi, l’Iva e l’Irap, sparisce la formazione del ruolo e la notifica della cartella di pagamento.
Ruolo e cartella di pagamento continueranno a sussistere per le attività di liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni (articoli 36-bis e 36-ter del Dpr 600/73), e per tutte quelle situazioni non menzionate dall’articolo 29 della manovra 2010. Appare inoltre chiaro che se l’atto di accertamento non conterrà l’intimazione ad adempiere lo stesso non potrà assolvere alla unificata funzione esecutiva.
La manovra prevede che la concentrazione della riscossione si ha per l’atto di accertamento e il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni. L’atto di contestazione assume valenza di atto di irrogazione delle sanzioni quando è impugnato (o definito nella misura ora di un terzo delle penalità) mentre, se il contribuente presenta deduzioni difensive, l’Ufficio potrà emanare solo successivamente il vero e proprio atto di irrogazione delle sanzioni. Solo in quest’ultimo caso l’atto potrà svolgere anche una funzione esattiva. Si discute se la funzione esecutiva può essere attribuita anche per gli atti di recupero delle somme indebitamente rimborsate e dei crediti indebitamente compensati.
Avv. Raffaele Scionti
SLCV