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L’impugnazione della dichiarazione ex art. 547 c.p.c. che non determini l’entità e la scadenza di una precedente assegnazione

 Secondo una recente pronuncia della Corte di Cassazione (Cass. civ. Sez. III, 17/02/2011, n. 3851) nella espropriazione di crediti presso terzi, ove il terzo nel rendere la dichiarazione di cui all’art. 547 cod. proc. civ. dichiari che il credito è già stato in parte pignorato ed assegnato, ma non fornisca gli elementi essenziali per determinare l’entità e la scadenza di tale precedente assegnazione, il creditore che pignori per secondo il medesimo credito ha l’onere di impugnare nelle forme prescritte tale dichiarazione, se vuole far accertare la consistenza della prima assegnazione.
In altre parole, se nessuna specificazione viene resa nè nella dichiarazione e nè soprattutto nell’ordinanza di assegnazione in favore del creditore successivo pignorante, che anzi "accoda" quest’ultima alla totale estinzione del precedente pignoramento evidentemente considerato nella sua oggettività, il terzo che abbia reso una dichiarazione positiva, ma non comprensiva degli elementi per la determinazione dell’esatta entità e scadenza della precedente assegnazione cui far seguire la nuova, non ha certo per ciò stesso assunto, neppure figurativamente, un obbligo per condizioni diverse o che si vorrebbero normali dovendo prevalere invece l’entità oggettiva del credito come ricavabile sulla base del relativo titolo esecutivo.
Ove, invece, il creditore pignorante per secondo non abbia impugnato un’ordinanza cosi imperfetta, chiedendo puramente e semplicemente l’assegnazione del credito pignorato, egli accetta il rischio derivante dalle predette carenze e consistente nell’incertezza della data di effettiva e totale estinzione del precedente debito; in tal caso, mancando nel titolo esecutivo elementi univoci idonei alla puntuale determinazione della precedente assegnazione, occorre far riferimento all’entità oggettiva del credito precedente, da accertarsi anche con apposita opposizione all’esecuzione intentata contro il terzo debitore costituito debitore del creditore originario con l’ordinanza di assegnazione.
Il caso sottoposto al vaglio della Consulta riguardava un’ordinanza di assegnazione ottenuta dal creditore pignorante successivo fondata su di una dichiarazione che tali elementi non ha fornito, ma pur sempre a seguito di una domanda in tal senso formulata proprio dal creditore.
Nel caso de quo il creditore aveva liberamente accettato il rischio conseguente dalla carenza originaria ed incontestata di tali importanti elementi: rischio che consiste nell’incertezza della data di effettiva e totale estinzione del precedente debito secondo le caratteristiche specifiche ed oggettive di quest’ultimo recate dal relativo titolo esecutivo; di conseguenza, il titolo esecutivo di cui ha beneficiato il creditore successivo pignorante, fa stato anche nei suoi confronti nonostante tale incertezza.
Avv. Angela Congi
SLCV

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