Studio Legale Commerciale Villecco & Associati

News

  1. Home
  2. /
  3. Attualità
  4. /
  5. NIENTE “SCONTO” DI SANZIONI,...

NIENTE “SCONTO” DI SANZIONI, SE SI PASSA DUE VOLTE CON IL SEMAFORO ROSSO NELLO STESSO TRATTO DI STRADA: CASS. N. 20222 DEL 3 OTTOBRE 2011.

 L’automobilista che incurante dei semafori indicanti il rosso, attraversa due incroci consecutivi, commette due distinte infrazioni, alle quali dunque non si applica la disciplina di favore della continuazione, con relativo “sconto” sulla sanzione. Questo è quanto stabilisce la Suprema Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 20222 del 3 Ottobre 2011, ha accolto il ricorso della Prefettura di Trieste, presentato contro la decisione del Giudice di Pace che aveva accordato ad un’ automobilista, passata due volte col semaforo rosso, la continuazione. La donna non era stata condannata a pagare due multe ma una pena minima edittale aumentata del 20 per cento per via della continuazione. Per la Corte di Piazza Cavour, invece, già in virtù di altre pronunce, in tema di sanzioni amministrative, la norma di cui all’articolo 8 della legge n. 689 del 1981, nel prevedere l’applicabilità dell’istituto del cosiddetto cumulo giuridico tra sanzioni nella sola ipotesi di concorso formale (omogeneo ed eterogeneo) tra le violazioni contestate – per le sole ipotesi, cioè, di violazioni plurime, ma commesse con una unica azione od omissione -, non è legittimamente invocabile con riferimento alla diversa ipotesi di concorso materiale – di concorso cioè tra violazioni commesse con più azioni od omissioni. Del resto, non è neppure applicabile a tale ultima ipotesi, in via analogica, la normativa dettata dall’articolo 81 del codice penale in tema di continuazione tra reati, sia perché il citato articolo 8 della legge 689/81 prevede espressamente tale possibilità soltanto per le violazioni in materia di previdenza ed assistenza (con intento del legislatore di non estendere la disciplina dell’illecito del cumulo giuridico agli altri illeciti amministrativi), sia perché la differenza morfologica tra illecito penale ed illecito amministrativo non consente che le norme di favore previste in materia penale vengano estese alla materia degli illeciti amministrativi. Per tutte queste ragioni, la causa tornerà al giudice di pace di Trieste.

Dott.ssa Cristina Naccarato
SLCV

Condividi su:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Richiedi info
Studio Legale Commerciale Villecco
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

Follow by Email
LinkedIn
Share