Limiti per gli Enti locali: attenzione alle cessioni pro soluto#in
La sottoscrizione di accordi con istituti bancari e altri intermediari finanziari finalizzati alla cessione pro-soluto dei crediti delle imprese non rientra nella competenza dell’ente locale. Secondo il parere espresso nella delibera 5/2012 dalla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Toscana, questi accordi non solo sarebbero nulli laddove elusivi delle regole del patto di stabilità interno (articolo 20, comma 10, Dl 98/11), ma potrebbero rappresentare fonte di danno per Comuni e Province, ai quali compete solo l’obbligo di certificare la certezza, liquidità ed esigibilità del credito entro il termine di 60 giorni dalla ricezione dell’istanza del creditore.
La norma sulla certificazione dei crediti, inizialmente introdotta dal Dl 185/2008, articolo 9, comma 3-bis, è stata in ultimo modificata dall’articolo 13 della legge di stabilità 2012 (legge 183/2011) che ha disposto, tra l’altro, in caso di inerzia dell’ente locale, il potere sostitutivo della Ragioneria territoriale dello Stato, cui compete la nomina di un commissario ad acta con oneri a carico dello stesso. Solo in sede di regolamentazione del rapporto con il tesoriere, l’ente locale può intervenire, mediante la stipula di una convenzione il cui schema è deliberato dall’organo consiliare, prevedendo l’obbligo a carico del tesoriere di accettare, su istanza del creditore, la cessione di crediti pro soluto dallo stesso certificati.
Con la cessione di credito pro soluto, il cedente (creditore nei confronti dell’ente locale) resta liberato dall’obbligo gravante sul cessionario, il quale solo può essere accollato del rischio derivante da eventuale insolvenza del debitore ceduto (articoli 1266 e 1267 del Codice civile). Il ricorso alla cessione di credito pro soluto da parte del creditore non configura di per sé, a parere dei magistrati toscani, comportamento elusivo delle regole di finanza pubblica, in quanto l’attività di certificazione da parte degli enti locali è soggetta al rispetto delle disposizioni normative sul patto di stabilità interno. Non può invece essere ammessa la sottoscrizione generalizzata da parte di Comuni e Province di accordi, finalizzati ad assicurare liquidità alle imprese, a seguito dei quali possano derivare oneri (ad esempio per interessi moratori) a carico della finanza pubblica. A sostegno della tesi espressa dai magistrati contabili, occorre poi rilevare che qualunque onere a carico dei bilanci locali deve essere necessariamente preceduto da una determina a contrarre ai sensi dell’articolo 192 del Dlgs 267/2000, nella quale il responsabile del procedimento, cui compete l’impegno di spesa, deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, nonchè le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base. In caso contrario, l’occhio della Corte dei Conti naturalmente è pronto a vigilare ai fini dei dovuti interventi.
Avv. Raffaele Scionti
Studio Legale Commerciale Villecco e Associati