Sono cedibili al carrozziere i crediti per i danni derivanti da sinistro stradale #in
La sentenza della terza sezione civile della Cassazione, numero 3965 del 25 gennaio 2012, pubblicata il 13 marzo, stabilisce che il credito per il danno subìto dall’auto in seguito all’incidente può essere ceduto a un terzo dalla vittima del sinistro. Restano invece escluse le lesioni fisiche. In più, il cessionario può essere proprio il carrozziere incaricato di riparare il veicolo: si farà carico di citare in giudizio il responsabile dell’incidente e la relativa Assicurazione per ottenere la declaratoria di responsabilità.
Quindi, stando alla Cassazione, non esiste alcun vincolo giuridico alla cessione del credito: l’interpretazione restrittiva dell’articolo 18 della legge 990 del 1969, presente pure nel recente Codice delle assicurazioni, vale per i crediti di natura personale (lesioni fisiche). Il carrozziere non chiederà il pagamento al cliente, ma andrà sino in fondo rivolgendosi alla Compagnia.
È stato un autoriparatore a giungere in Cassazione dopo aver perso sia in primo grado (Giudice di pace di Massa) sia in appello (Tribunale di Massa), per una questione risalente al 2005.
La corte di cassazione ha stabilito che al carrozziere va riconosciuta la legittimazione a convenire in giudizio il responsabile del sinistro e la relativa Compagnia, dopo che il danneggiato gli ha trasferito il credito RC Auto. E non è possibile negare al danneggiato la facoltà di cessione. Se danneggiante e assicuratore sostengono che l’interpretazione della norma sia restrittiva, sono in errore. Al contrario, il carrozziere (ossia il cessionario) ha diritto ad agire in giudizio secondo l’articolo 100 del Codice di procedura civile, in cui si legge che per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse.
Da quando la cessione è sottoscritta, il carrozziere è legato da un nesso di causalità con il sinistro: ha il dovere di effettuare le riparazioni al veicolo danneggiato e il diritto di ricevere il ristoro delle spese dal danneggiante e dall’Assicurazione di quest’ultimo. Ora, il Tribunale dovrà esprimersi tenendo presente la sentenza della Cassazione, che peraltro conferma il precedente orientamento.
Avv. Raffaele Scionti
Studio Legale Commerciale Villecco e Associati