Pignorabilità nei limiti di un quinto dei crediti derivanti da rapporti di agenzia #in
Una recente pronuncia della Corte di Cassazione civile (sent. n° 685 del 18 Gennaio 2012) ha sancito che in tema di espropriazione forzata presso terzi, le modifiche apportate dalle Legge n.311 del 2004 e dalla Legge 80 del 2005 al D.P.R. n.180 del 1950 (approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni) hanno comportato la totale estensione al settore del lavoro privato delle disposizioni originariamente dettate per il lavoro pubblico. Ne consegue che i crediti derivanti dai rapporti di cui all’art.409 cpc, n.3, (nella specie, rapporto di agenzia) sono pignorabili nei limiti di un quinto, per come previsto dall’art.545 cpc. Tale statuizione trova il suo fondamento nel D.P.R. 5 gennaio 1950, n.180, art.1, contenente l’approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, che sancisce, a seguito delle modifiche di cui alle Legge n.311 del 2004, e Legge n.80 del 2005, (di conversione del D.L. n.35 del 2005) l’insequestrabilità, impignorabilità e incedibilità degli stipendi, dei salari, delle paghe, mercedi, assegni, gratificazioni, pensioni, indennità, sussidi e compensi di qualsiasi specie che lo stato, le province, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e qualsiasi altro ente od istituto pubblico sottoposto a tutela, od anche a sola vigilanza dell’amministrazione pubblica e le imprese concessionarie di un servizio pubblico di comunicazioni o di trasporto, nonchè le aziende private, corrispondono ai loro impiegati, salariati e pensionati ed a qualunque altra persona, per effetto ed in conseguenza dell’opera prestata nei servizi da essi dipendenti. L’unica eccezione a tale assunto deriva dall’art. 2 che stabilisce che gli stipendi, i salari e le retribuzioni equivalenti, nonchè le pensioni, le indennità che tengono luogo di pensione e gli altri assegni di quiescenza corrisposti dallo stato e dagli altri enti, aziende ed imprese, sono soggetti a sequestro ed a pignoramento fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per debiti verso lo stato e verso gli altri enti, aziende ed imprese da cui il debitore dipende, derivanti dal rapporto d’impiego o di lavoro. Il terzo comma dell’art.52, del D.P.R., in trattazione, introdotto dalla citata Legge n.80 del 2005, aggiunge, inoltre, che i titolari dei rapporti di lavoro di cui all’art.409 cpc, n. 3), con gli enti e le amministrazioni di cui all’art.1, comma 1, del presente Testo Unico, di durata non inferiore ai dodici mesi, possono cedere un quinto del loro compenso, valutato al netto delle ritenute fiscali, purchè questo abbia carattere certo e continuativo. Pertanto i compensi, corrisposti a tali soggetti sono sequestrabili e pignorabili nei limiti di cui all’art.545 cpc. Ciò in virtù del fatto che l’art.409 cpc, menziona al n.3, i "rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale…"; l’’art. 545 cpc, stabilisce che: "Le somme dovute da privati a titolo di stipendio, di salario… possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato… ed in eguale misura per ogni altro credito". Secondo la Suprema Corte il senso palesato dalle parole delle disposizioni in questione e dalla intenzione del legislatore, manifestata dai ripetuti interventi modificativi dell’originario testo normativo del D.P.R. n. 180 del 1950, non consente di dedurre altra interpretazione che l’estensione totale al settore privato della disciplina del menzionato decreto, originariamente dettato per il solo settore pubblico (in tal senso cfr. in motivazione Cass. n.4465/11) e, quindi, la pignorabilità nei limiti di un quinto, per come previsto dall’art.545 c.p.c. dei crediti derivanti dai rapporti di cui all’art.409 cpc, n.3.
Avv. Angela Congi
SLCV