Per la Cassazione è possibile l’intervento del figlio maggiorenne nei giudizi di separazione e divorzio # in
La sentenza del 19/03/2012 n. 4296 introduce una importante novità da un punto di vista processuale nei giudizi di separazione e divorzio, in relazione alla ammissibilità dell’intervento adesivo del figlio maggiorenne.
Il caso sottoposto al vaglio del Suprema Corte è quello di un giudizio di separazione personale di due coniugi nel quale si inseriva, con un atto di intervento autonomo, il figlio maggiorenne della coppia, il quale chiedeva che fosse disposto nei confronti del padre un contributo mensile, da versarsi o alla madre o direttamente a lui.
La Corte di Cassazione, nell’affrontare la questione della ammissibilità di tale intervento – sulla quale la giurisprudenza di merito ha da sempre registrato opinioni contrastanti – ha risolto in senso positivo, ritenendo che l’intervento in giudizio del figlio maggiorenne, economicamente dipendente e sotto certo aspetti assimilabile al minorenne, "assolve una funzione di ampliamento del contraddittorio, che peraltro consente al giudice di provvedere in merito all’entità e al versamento, anche in forma ripartita, del contributo al mantenimento".
La Corte, peraltro, ha precisato che non osta all’intervento de quo la obiezione che l’art. 105 cpc esige che il diritto vantato dall’interveniente non sia limitato ad una generica comunanza con le pretese delle altre parti rispetto al bene materiale di cui si discute; la Corte, infatti, ha concluso che per ritenere ammissibile l’intervento del figlio maggiorenne è sufficiente il fatto che la sua domanda presenta comunque una connessione con quella delle altre parti del giudizio, in quanto tutte attengono al medesimo oggetto sostanziale, e ciò rende quanto meno opportuno un simultaneo processo.
Avv. Raffaele Scionti
Studio Legale Commerciale Villecco e Associati