Multa per eccesso di velocità? Nulle se la P.A. non fornisce, già nel verbale, e poi in corso di causa, la prova del corretto funzionamento dell’apparecchiatura impiegata.
Prima di pagare una multa per eccesso di velocità rilevata a mezzo di apparecchiatura SICVe Tutor occorre sempre verificare che nel verbale venga attestata la corretta funzionalita’ del dispositivo elettronico utilizzato dalla Pubblica Amministrazione.
Accade spesso, invece, che la maggior parte dei verbali di accertamento infrazioni notificati ai trasgressori contengano, in relazione alla strumentazione elettronica utilizzata (misuratore di velocità degli autoveicoli), la seguente stereotipata dichiarazione: “L’accertamento della violazione è stato compiuto…. sulla base dei fotogrammi prodotti dal sistema SICVe del quale si attesta la corretta installazione ed il perfetto funzionamento”. Orbene, tale predetta affermazione è priva di validità atteso che non si comprende in base a quale competenza tecnica, oltre che giuridica, il verbalizzante abbia potuto assicurare il funzionamento dell’apparecchio.
Al riguardo, è necessario precisare che l’onere probatorio relativo al corretto funzionamento dell’apparecchiatura utilizzata ricade sulla convenuta Pubblica Amministrazione, la quale deve fornire la prova del corretto funzionamento, mediante il deposito di tutta la documentazione relativa al mezzo utilizzato. Tale principio è espressione del superiore diritto riconosciuto dall’art. 24 Costituzione al cittadino di essere posto nelle condizioni di esplicare al meglio il proprio diritto di difesa
E’necessario, quindi, che le misure effettuate siano corrette ed attendibili e che, in particolare, rispondano ai criteri ed alle norme proprie della Metrologia Legale, riportate nella Legge nazionale 273/1991 (Istituzione del Sistema Nazionale di Taratura), e nelle norme Internazionali in materia di Strumenti di Misura (Norme UNI 30012, OIML-R91).Tali norme richiedono, innanzitutto, che venga eseguito un corretto procedimento di taratura, presso laboratori accreditati dal SIT (Servizio di Taratura in Italia). Tale assunto è stato confermato anche dall’ex Ministero dei Lavori Pubblici che ha riconosciuto la necessità della taratura dei misuratori di velocità degli autoveicoli presso centri accreditati dal SIT, ma anche dalla giurisprudenza di merito (cfr. sentenza n° 4629/04 del Giudice di Pace di Taranto, sentenza n° 108/04 del GdP di Porretta Terme, sentenza n° 06/05 del GdP di Gonzaga).
Sul punto, inoltre, ricordiamo la Corte Costituzionale (Corte cost., 18/06/2015, n. 113) che ha recentemente statuito: “È costituzionalmente illegittimo l’art. 45, comma 6, del C.d.S. (D.Lgs. n. 285 del 1992), in riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura… È, infatti, evidente che l’esonero da verifiche periodiche, o successive ad eventi di manutenzione, appare irragionevole, atteso che i fenomeni di obsolescenza e deterioramento, cui le apparecchiature in parola sono soggette, possono pregiudicare non solo l’affidabilità delle stesse, ma anche la fede pubblica che si ripone in un settore di significativa rilevanza sociale, quale quello della sicurezza stradale. Del resto, solo la custodia e la conservazione dell’affidabilità dell’omologazione e della taratura di tali strumentazioni consente di non ritenere pregiudicata oltre un limite ragionevole la certezza della rilevazione e dei sottesi rapporti giuridici”.
Pertanto prima di procedere al pagamento di una multa per eccesso di velocità occorre sempre verificare che il verbale contenga la specificazione di un corretto procedimento di taratura dell’apparecchio; in caso negativo il cittadino potrà sempre impugnare il verbale con ricorso dinanzi al Giudice di Pace o al Prefetto territorialmente competenti.
Angela Congi
SLCV