Banche. Anatocismo. L’esatta portata del D.M. 343/2016 ed una rafforzata tutela del cliente
La novità introdotta dalla entrata in vigore, all’1.10.2016, del decreto del Ministro dell’Economica n. 343 del 3.8.2016, nella sua qualità di presidente del CICR, non è quello di reintrodurre l’anatocismo bancario, che, del resto, era già consentito se pattuito con reciprocità, ma quella di rafforzare la tutela del cliente che sconfina dall’affidamento concesso sul proprio conto corrente o che è titolare di un conto non affidato.
Tale normativa, infatti, prevede che le Banche debbano adeguarvisi sin dall’1.10.2016, conteggiando gli interessi debitori separatamente dal capitale al 31 dicembre di ogni anno, così evitando la loro capitalizzazione e prevedendo la loro esigibilità al 31 marzo dell’anno successivo alla loro maturazione.
Il Cliente è così messo nelle condizioni di fare massima attenzione alla sua situazione debitoria, molto delicata perché non coperta da fido – circostanza che per la verità si verifica ormai di rado -, ed è messo nelle condizioni di sapere esattamente ciò che deve pagare, in quale momento – fra l’altro in un tempo più che ragionevole -, ed in quale misura. Solo su sua formale autorizzazione, revocabile in ogni tempo, la somma così determinata, potrà essere addebitata in conto corrente e diventare, così, capitale.
In caso di inadempimento, appare francamente giusta la sanzione prevista da tale nuova normativa, che è la trasformazione dell’interesse da corrispettivo in moratorio.
La normativa, consentendo alle banche l’adeguamento in maniera “unilaterale”, è comunque orientata a favore del Cliente perché le prime comunque non possono addebitare in conto gli interessi corrispettivi divenuti esigibili, essendo sempre necessaria l’autorizzazione scritta.
Avv. Alessandra Villecco
SLCV