La residenza all’estero può non bastare per disconoscere una notifica fatta al domicilio di provenienza
SLCV ha assistito dinanzi al Tribunale di Cosenza una Banca, convenuta in un giudizio di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo proposta da un garante che rivestiva, contestualmente, la qualità di legale rappresentante della società garantita debitrice principale.
La notifica del decreto ingiuntivo era avvenuta presso la sede legale di detta società a mani di persona dichiaratasi socia della stessa e, per il garante opponente, a mani della stessa socia, dichiaratasi, in questo caso, familiare convivente.
Ai fini della ricorrenza dei presupposti di legge dell’opposizione “tardiva” il garante dichiarava di essere, all’epoca della notifica, residente all’estero e comprovava questa circostanza con documentazione anagrafica e prove testimoniali.
La coesistente qualità di legale rappresentante e di garante, in capo all’opponente, ha ingenerato, per il Giudice, il convincimento della inammissibilità della proposta opposizione tardiva (Tribunale di Cosenza, pronuncia n. 861/2016).
Sul presupposto della regolarità della notifica alla società, perché effettuata in ossequio al disposto di cui all’art 145 c.p.c., è stato ritenuto insostenibile l’assunto della mancata conoscenza della notifica del decreto ingiuntivo da parte del garante in ragione del suo ruolo di amministratore, ruolo dalla quale deriva una presunzione di conoscenza degli atti notificati presso la sede sociale della società amministrata.
Ritiene assurdo, il giudice, considerare che “l’opponente pur avendo conosciuto o dovuto conoscere il provvedimento monitorio emesso sia in danno della società che di lui medesimo – quale garante – debba tuttavia essere ritenuto all’oscuro dello stesso notificato separatamente a lui”.
Da questa considerazione discende l’esigenza che il disposto dell’art. 650 c.p.c. debba essere interpretato in chiave sostanzialistica, non potendosi la valutazione del giudice arrestarsi al solo riscontro della irregolarità formale della notifica.
Aggiunge il giudice, esaminando le dichiarazioni dei testi in merito alla natura meramente formale della veste di amministratore, che l’amministratore di società ha obblighi e doveri incompatibili con l’affermazione “di essere stato tenuto all’oscuro delle vicende societaria” . Della mancata conoscenza della notifica del decreto, quantunque così si sia effettivamente verificato, non può dolersi con il creditore ma solo, al limite, esperendo l’azione di responsabilità nei confronti di chi, da Lui preposto all’amministrazione della società, l’ha, poi, tenuto all’oscuro delle relative vicende.
Tutto quanto sopra osservato, unitamente alle affermazioni dei testi secondo cui comunque parte opponente rientrava ogni anno per le ferie estive in Italia ove comunque aveva un domicilio, hanno rafforzato, e non già superato, la presunzione che accompagna la regolarità della notifica a “familiare convivente” e la necessità di una interpretazione sistematica delle due norme che regolano le notifica, l’art. 139 c.p.c. per le persone residenti in Italia, e l’art. 142 c.p.c. per le persone residenti all’estero, tutte le volte in cui si riferiscano a soggetti residenti all’estero ma che abbiano un domicilio in Italia, in ossequio al principio della effettività della notifica, ed alla valorizzazione del domicilio quale collegamento rilevante del notificando con il luogo, sito in Italia, idoneo a far considerare valida la notifica ivi effettuatagli, con ciò richiamando anche il precedente giurisprudenziale costituito dalla Cass. Civ. n. N.21896/2013.
Insomma, a chi ricopre la responsabilità di amministratore di una società è chiesto di affidarsi a persone fidate anche nel ricevimento della posta, non potendosi dolere in caso contrario per “sgradevoli sorprese”, o presunte tali, dovute ad assenze anche prolungate ma che per la legge non sono giustificate.
Avv. Alessandra Villecco
SLCV