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ACQUISTI DISABILI – AGEVOLAZIONI IVA- ACCERTAMENTI – IGNORANZA FUNZIONARI NON GIUSTIFICA ARBITRIO – DOCUMENTAZIONE MEDICA PRIVA DELL’INIDICAZIONE DEL REGIME AGEVOLATIVO – NON CONTESTABILE AL CONTRIBUENTE – COMMISSIONE TRIBUTARIA ACCETTA RICORSO CONTRIBUENTE

Con sentenza pronunciata il 20 dicembre 2018 la Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro decide sul ricorso presentato contro la sentenza di primo grado che aveva visto prevalere le tesi dell’Agenzia delle Entrate.
Il caso è relativo all’accertamento di maggiore IVA, effettuato ai danni del venditore, su operazioni di acquisto compiute con il regime agevolativo IVA previsto per i portatori di Handicap. Si tratta di una fattispecie su cui il legislatore è intervenuto più volte e, nonostante questo, ancora oggi si registra un cospicuo contenzioso tributario.
Da un lato il diritto del disabile, a cui la legge riconosce il vantaggio di pagare un’aliquota IVA ridotta. Dall’altro lato l’Agenzia delle Entrate che, costretta da obiettivi sempre più stringenti di recupero, utilizza ogni mezzo pur di accertare maggiore imposta. Uno dei mezzi più sfruttati attiene alla contestazione del valore probatorio della documentazione fornita dal disabile in sede d’accertamento. Nemmeno un provvedimento normativo assunto all’inizio del 2012 è riuscito a frenare l’uso distorto dell’onere probatorio fatto dall’Agenzia in sede d’accertamento. In quell’occasione, infatti, lo Stato ha fatto obbligo ai suoi servizi medico-legali, di certificare, oltre alla natura e gravità della disabilità, anche il regime agevolativo in cui il disabile ricade. Un obbligo, però, che non sempre le commissioni medico legali hanno assolto, di fatto omettendo di redigere in maniera completa la documentazione comprovante le condizioni di disabilità dei contribuenti. Di tale circostanza, riconducibile all’esclusiva responsabilità dei medici legali, l’Agenzia ha tentato di approfittare, trasformandola in una carenza documentale a tutto danno del contribuente. Nella prassi, infatti, è prevalso l’orientamento di disconoscere il beneficio previsto per la condizione di “grave limitazione della capacità di deambulazione” tutte le volte che non vi fosse una espressa specifica menzione, nelle certificazioni rilasciate dalle Commissioni ASP, del regime tributario agevolativo applicabile.
Ebbene, la Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, nel decidere su un accertamento effettuato dall’Agenzia delle Entrate di Cosenza, ha affermato che “subordinare la concessione dell’agevolazione al mero dato formale della presenza o meno – nella certificazione della competente commissione tributaria – del grado di (in)capacità motoria non solo oblitera la circostanza che la genericità delle dette certificazioni è spesso non imputabile ai soggetti interessati (ma a un tempestivo adeguamento della amministrazione sanitaria alle novità normative), ma si pone in evidente contrasto con la lettera della legge, che giammai impone una tale prescrizione” a carico del contribuente disabile. Ed infatti “il rischio di vedere attribuito all’amministrazione finanziaria l’improprio potere di interpretare i documenti di natura sanitaria non può non essere valutato alla stregua della natura dei documenti ostesi, i quali ben potrebbero contenere accertamenti di lapalissiana lettura (come avviene, per esempio, per i verbali per la Commissione per l’handicap”.
La decisione assunta dalla Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, pur riferita ad un accertamento del 2010, appare particolarmente attuale, posto che nell’ultimo scorcio dell’anno appena passato l’Agenzia delle Entrate di Cosenza ha inviato centinaia di richieste documentali a cittadini disabili, richiedendo l’integrazione della documentazione presentata a rigore di norma. A muovere l’Agenzia a tale richiesta documentale lo stesso principio, sanzionato dal Giudice Tributario, secondo cui, non avendo i funzionari verificatori le competenze per valutare le patologie invalidanti, gli stessi si limitano a considerare esclusivamente la valutazione complessiva delle commissioni mediche e ben possono, quindi, disconoscere il diritto all’agevolazione, se questa non è espressamente dichiarata dagli uffici sanitari.
Di fatto, il giudice tributario regionale di Catanzaro ha negato all’Agenzia la potestà di sottrarsi all’onere della prova delle contestazioni mosse, dietro il comodo paravento dell’”impreparazione” dei suoi funzionari che, come tutti, dovrebbero trarre elementi validi per irrogare le sanzioni non dalla ignoranza ma dalla perfetta conoscenza delle fattispecie di cui sono chiamati, ben retribuiti, ad occuparsi.
Una vittoria ben modesta per i disabili interessati, chiamati a superare ben più ardue prove.
Lo Studio Legale Commerciale Villecco ha assistito il contribuente nel contenzioso di che trattasi.

Studio Legale Commerciale Villecco.

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