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Agenzia Entrate. Certificazione carichi pendenti. Falso ideologico

 Ogni giorno vengono rilasciate dall’Agenzia delle Entrate certificazioni dei carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell’anagrafe tributaria, secondo quanto disposto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 25 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2001. Interessa qui valutare una particolare forma di illegittimità di tali atti, ovverosia la certificazione di carichi erariali inesistenti.
L’ordinamento giuridico tutela, con le norme che sanzionano i delitti di falso, la «fede pubblica», ovvero la «fiducia del pubblico in determinati oggetti o simboli, sulla cui genuinità o autenticità deve potersi fare assegnamento al fine di rendere certo e sollecito lo svolgimento del traffico economico e/o giuridico (Fiandaca-Musco, Diritto penale, parte speciale, I, 2a ed. aggiornata, Bologna, 1997, 535).
«La lesione della fede pubblica e, quindi, il concreto pregiudizio del bene giuridico tutelato nei reati di falso, è insita indefettibilmente nelle falsità documentali in documenti pubblici, sicché in ordine a questi non è mai concepibile un falso innocuo, se non nel caso in cui esso incida su un documento inesistente o assolutamente nullo» (Cass., Sez. V, 3 novembre 1988, Valicenti, in Giur. It., 1990, II, 100; conforme Id., Sez. V, 20 marzo 1984, Mannelli, in Riv. Pen., 1985, 199).
E’ da dire che il reato di falso ideologico, integrato dall’attestazione di una circostanza non vera, sussiste indipendentemente dalle motivazioni che possono aver spinto l’agente a comportarsi secondo la condotta contestata a titolo di falso. Il delitto in questione è connotato da dolo generico, pertanto, si deve escludere il reato solo quando il falso possa dirsi derivato da una semplice leggerezza dell’agente. Così si esprime la Cassazione penale sez. V nella sentenza del 22 ottobre 2014 n. 2794, quando testualmente afferma: “La Corte territoriale, con motivazione assolutamente puntuale e corretta, ha evidenziato l’irrilevanza dei motivi della condotta illecita, dovendosi ribadire il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui il reato di falso ideologico, integrato dall’attestazione di una circostanza non vera, sussiste indipendentemente dalle motivazioni che possono avere spinto l’agente a comportarsi secondo la condotta contestata a titolo di falso.
Infatti, il delitto in questione è connotato da dolo generico, che consiste nella consapevolezza della "immutatio veri", non essendo richiesto l’animus nocendi vel decipiendi". Pur non trattandosi, quindi, di un dolo in "re ipsa", in quanto deve essere provato, si deve escludere il reato solo quando il falso possa dirsi derivato da una semplice leggerezza dell’agente (Cass. Sez. 5^, n.3504/2013)”.
E’ di tutta evidenza che nel caso dell’attestazione falsa di un carico erariale l’elemento soggettivo non può in alcun caso essere ricondotto alla semplice leggerezza dell’agente.
Infatti, funzionari e dirigenti della Pubblica Amministrazione conoscono bene quale sia la condizione al realizzarsi della quale un rapporto tributario deve considerarsi esaurito e non può quindi essere richiamato in una certificazione resa ai sensi del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 25 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2001. Si veda pure le disposizioni impartite con la Circolare n. 34/E del 25 maggio 2007.
La certificazione di un carico inesistente, dunque, rappresenta una condotta in cui non appare plausibile un profilo di negligenza od imperizia sottesa alla deduzione dell’esistenza di un carico ormai esauritosi, giacché l’agente della certificazione è chiamato proprio ad effettuare le verifiche preordinate all’atto di certificazione richiesto dal contribuente. E’ dunque evidente che funzionari o dirigenti che partecipano alla certificazione di un credito erariale ormai esauritosi, perché non hanno provveduto ad effettuare le necessarie verifiche presso le Commissioni Tributarie competenti, agiscono con la volontà di rendere una dichiarazione dalla dubbia veridicità e sono altresì coscienti dei pregiudizi che tale circostanza può arrecare.
E’ di tutta evidenza che in tali casi presumere la mancanza del dolo oggettivo, e quindi equiparare un tale errore ad una semplice leggerezza dell’agente, equivarrebbe ad affrancare funzionari e dirigenti pubblici dalle comuni regole di prudenza e di diligenza, ed anche dalle norme e prescrizioni alla cui osservanza sono tenuti tutti ed in primo luogo la P.A. in ottemperanza ai principi di legalità, imparzialità e buona amministrazione scolpiti nell’art. 97 Cost.
Tollerare una tale negligenza equivarrebbe a sottrarre alla certificazione di che trattasi qualunque valore di tipo legale. E ciò è inammissibile se si considera che con la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 2/E del 03/01/2005 si è definitivamente chiarito che ”per rapporti esauriti devono intendersi quelli per cui sia intervenuto un giudicato o un atto amministrativo definitivo o, comunque, siano scaduti i termini concessi al contribuente per mettere in discussione la debenza dell’imposta.”
Discorso analogo non può non farsi per le iscrizioni a ruolo, quando siano disposte
su presupposti “in se” illegittimi in quanto falsi come, ad esempio, l’eccepito consolidamento di una pretesa tributaria per la mancata riassunzione del contenzioso a seguito della pronuncia di un organo giurisdizionale. Il funzionario che predispone l’iscrizione a ruolo, ed il dirigente che lo formalizza non può infatti non sapere che la riassunzione non è mai un gravame della parte, e che nel contenzioso tributario è un’incombenza degli organi di segreteria delle Commissioni interessate. Anche in un caso del genere equiparare l’errore ad una semplice leggerezza dell’agente equivarrebbe ad affrancare funzionari e dirigenti pubblici dalle norme e prescrizioni alla cui osservanza sono tenuti, come detto, in ottemperanza ai principi di legalità, imparzialità e buona amministrazione sanciti dall’art. 97 Cost.
E’ di tutta evidenza che l’eventuale consolidarsi di un costante indirizzo giurisprudenziale nella direzione fin qui indicata costringerebbe l’Amministrazione Finanziaria ad un salto di qualità di cui, soprattutto nelle realtà periferiche, si avverte un pressante bisogno. Ma perché ciò possa accadere è necessario che si comincino ad attivare sistematicamente gli accertamenti della responsabilità penale in una materia che, giova ricordarlo, è procedibile d’ufficio. In cos’altro si sostanzia lo stato di diritto se non in un’articolazione di poteri che si controllano a vicenda in un sistema di pesi e contrappesi? O dobbiamo rinunciare allo stato di diritto per le esigenze di finanza pubblica del nostro Paese?

Dr. Saverio Carlo Greco
SLCV

 

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