Agenzia Entrate – Direzione Provinciale Cosenza – Richiesto intervento Garante del Contribuente
Qualcosa non funziona alla Direzione Provinciale delle Entrate di Cosenza. Con l’esaurirsi della tregua estiva annunciata a fine luglio dall’AD di Equitalia, sono stati recapitati ai contribuenti cosentini un gran numero di cartelle di pagamento contenenti pretese tributarie infondate. Di fatto sembrano emergere due prassi amministrative particolarmente insidiose per i contribuenti.
La prima: l’Agenzia delle Entrate notifica la cartella di pagamento citando l’intervenuta comunicazione ai sensi del comma 3 dell’art 36 bis del DPR n. 600/1973 e/o del comma 3 dell’art. 54 bis del DPR. n. 633 del 1972. La citazione ha mero valore formale, atteso che il contribuente non ha ricevuto nulla. La giurisprudenza non sanziona tale prassi amministrativa, che pure può produrre un effetto assolutamente contrario alle più elementari norme di correttezza e trasparenza dell’attività amministrativa. La cartella di pagamento contiene infatti l’informazione (evidentemente deterrente di contenziosi) che, qualora la pretesa fosse solo in parte fondata, l’amministrazione provvederebbe alla correzione dell’errore, emettendo uno sgravio, “purché il contribuente paghi la somma rideterminata entro 30 giorni”. Appare evidente che se il contribuente volesse contestare la pretesa residua e si inducesse a non pagare in attesa dell’esito del contenzioso, l’amministrazione minaccia di costringerlo a difendersi anche per la parte potenzialmente “sgravabile”.
La seconda: l’Agenzia delle Entrate di Cosenza ha provveduto alla notifica di cartelle a seguito della regolare notifica della comunicazione ai sensi del comma 3 dell’art 36 bis del DPR n. 600/1973 e/o del comma 3 dell’art. 54 bis del DPR. n. 633 del 1972. A seguito della comunicazione il contribuente ha un termine per proporre un’istanza di annullamento del ruolo in autotutela. Il contribuente esercita questa facoltà ma, nelle more che l’Agenzia verifichi la sua istanza, emette comunque la cartella di pagamento, costringendo il contribuente a fare ricorso qualora l’istanza di annullamento in autotutela venga vagliata oltre i 60 giorni dalla notifica della cartella (l’esperienza professionale ci dice che le istanze di annullamento in autotutela hanno poco o nullo accoglimento alla Direzione Provinciale di Cosenza) .
Lo Studio Legale Commerciale Villecco ha assistito contribuenti vittime di entrambe le prassi amministrative, consigliando loro di attivare l’Art. 13 dello Statuto del Contribuente, che espressamente stabilisce l’attivazione di procedure di controllo anche sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente, o da qualsiasi altro soggetto interessato, che lamenti disfunzioni, irregolarita’, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione finanziaria
E’ questo rapporto di fiducia che segna la differenza tra il dispotismo tributario assolutistico e la funzione fiscale di uno stato di diritto.
SLCV