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Agenzie Entrate Cosenza, dietrofront dopo l’intervento del Garante del Contribuente

 Ancora una volta serve l’intervento del Garante del Contribuente per tutelare i cittadini dalle illegittime iniziative dell’Agenzia delle Entrate.
Ecco la ricostruzione dei fatti. Nel mese di agosto un contribuente si vede recapitare una cartella esattoriale di 180.000 euro. Nella cartella viene citato un avviso di controllo formale cui si rimanda per il dettaglio degli addebiti mossi al contribuente.
Il contribuente si muove immediatamente e verifica che né tra gli atti della propria corrispondenza né in quelli dell’Agenzia delle Entrate risulta esservi alcun avviso di rettifica notificato. Da qui la materiale impossibilità a ricostruire gli addebiti mossi dall’Ufficio e addotti a motivo dell’iscrizione a ruolo.
Ciononostante, pur tra mille difficoltà e affidandosi alla propria capacità di ipotesi, il contribuente ricostruisce quello che poteva essere stato l’errore commesso dall’Agenzia delle Entrate e deposita un’istanza di annullamento in autotutela, nella speranza di vedersi immediatamente annullata la richiesta tributaria. Ma dopo qualche giorno viene messo al corrente che, dato l’importo della cartella, servono alcune “firme” per formalizzare l’annullamento in autotutela e che la procedura si prospetta dunque molto lunga.
Di fronte all’atteggiamento dilatorio assunto dall’Agenzia, e con la preoccupazione di evitare i costi di un inutile contenzioso, il contribuente scrive al Garante del Contribuente e denuncia il comportamento assunto dall’Agenzia delle Entrate di Cosenza, che iscrive a ruolo senza neanche informare dei motivi dell’iscrizione. Il Garante interviene e chiede chiarimenti all’Agenzia, richiamando la necessità di procedere prima della scadenza dei termini per proporre ricorso alla CTP.
Nelle settimane successive il contribuente si informa sullo stato della pratica, ma senza ottenere alcuna risposta certa. Di fronte a ciò, il contribuente formalizza una richiesta di accesso agli atti, per verificare la correttezza dei comportamenti assunti da funzionari e dirigenti dell’Agenzia. Infine, nonostante gli sforzi profusi sino a quel momento, prima dello scadere del termini, il contribuente deposita l’ennesima istanza presso l’Ufficio ma è comunque costretto a notificare il ricorso per vedersi riconosciute le proprie ragioni dalla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza.
Solo dopo la notifica del ricorso, l’Agenzia si decide ad emettere il provvedimento di sgravio richiesto, quando ormai era chiaro che la pretesa, per un accertamento evidentemente erroneo, non si sarebbe mai cristallizzata per la mancata o errata impugnazione da parte del contribuente.
Così, dopo alcuni giorni dalla notifica del ricorso, l’Agenzia delle Entrate di Cosenza scrive al Garante del Contribuente per informare dell’avvenuta assunzione dello sgravio, riconoscendo la fondatezza dei rilievi mossi dal contribuente e, quindi, l’erroneità degli atti assunti dai suoi uffici.
Chiaramente l’Agenzia delle Entrate non ha aggiunto nemmeno una parola di rammarico per il disturbo arrecato al contribuente, che ha dovuto affrontare comunque i costi per la redazione del ricorso in contenzioso ed al quale vi è da dire che, ad oggi, non è stato trasmesso alcun formale atto di sgravio.
SLCV

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