Anche con il semaforo verde l’automobilista risponde dell’investimento del pedone (#in)
La Corte di Cassazione con la sentenza n.9683 del 3 maggio 2011 ha accolto il ricorso di un pedone investito mentre attraversava un incrocio con semaforo rosso da un automobilista, stabilendo che il conducente del veicolo a motore è obbligato a mantenere in ogni caso una condotta di guida prudente, tale da potere prevenire eventuali incidenti. Pertanto anche un pedone che attraversa con il rosso, ma in maniera “prevedibile”, viene tutelato dalla legge. Tale decisione, che a prima vista parrebbe eccessivamente onerosa per gli automobilisti, risulta perfettamente coerente con la norma generale di cui all’art. 2054 c.c. che stabilisce che “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Dunque, il principio generale è il seguente: il conducente di un veicolo senza guida di rotaie (sono, perciò esclusi i tram, i quali per loro stessa natura hanno precedenza su gli altri veicoli, potendo contare su un sistema frenante meno efficiente) subisce una presunzione di legge che gli impone di risarcire il danno prodotto a cose o persone salvo che provi di avere fatto qualsiasi cosa nelle proprie possibilità per evitare il danno e di non esservi riuscito per una circostanza indipendente dalla propria volontà. La Suprema Corte, nella sentenza de quo, afferma che “la responsabilità del conducente, prevista dall’art. 2054 c.c, è esclusa solo quando risulti provato che non vi era, da parte di quest’ultimo, alcuna possibilità di prevenire l’evento, situazione questa ricorrente allorchè il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anormale, sicchè l’automobilista si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti”. Dunque, se l’automobilista, sopraggiungendo ad un incrocio ed avendo luce semaforica verde, si avvede dell’illecito attraversamento del pedone, che avrebbe invece dovuto restare fermo stante la propria luce rossa, oppure ha anche solo il sospetto che il pedone possa volere indebitamente attraversare, ebbene il conducente del veicolo deve usare la massima diligenza e deve fare tutto ciò che è possibile per evitare un qualsiasi danno al pedone. La Corte ha, infatti, espressamente sancito che “nel caso in cui il conducente impegni un incrocio regolato con luce verde in suo favore, permane a suo carico un obbligo di diligenza nella condotta di guida che deve tradursi nella necessaria cautela richiesta dalla comune prudenza e dalle concrete condizioni esistenti all’incrocio”.
Avv. Raffaele Scionti
SLCV