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Assegnazione o aggiudicazione del bene: no alla conversione del pignoramento #in

Con l’interessante sentenza n. 688 del 2012 la Suprema Corte, sulla scia dei principi affermati dalle S.U. con la pronuncia n. 25507 del 2006, ha chiarito quale sia la disciplina temporale applicabile alla presentazione dell’istanza di conversione del pignoramento.
Le Sezioni unite, con la sentenza del 30 novembre 2006, n. 25507, avevano già affermato che, in tema di espropriazione immobiliare, qualora in fase di vendita sia intervenuta l’aggiudicazione provvisoria e successivamente il giudice dell’esecuzione abbia dichiarato l’estinzione della procedura esecutiva in pendenza del termine per la presentazione delle eventuali offerte in aumento di un sesto (ora di un quinto) ai sensi dell’art. 584 c.p.c., si deve ritenere che, ai sensi nel nuovo art. 187-bis disp. att. c.p.c. (introdotto per effetto dell’art. 2, comma 4 novies, del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modif. ed integr., nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e recante la rubrica "Intangibilità nei confronti dei terzi degli effetti degli atti esecutivi compiuti"), gli effetti dell’aggiudicazione, "anche provvisoria", restano fermi nei confronti degli aggiudicatari, anche se tali non in via definitiva, poiché, con questa disposizione, il legislatore ha inteso incidere sul contenuto dell’art. 632 c.p.c. – relativo, appunto, agli effetti dell’estinzione del processo esecutivo – precisandolo nel senso che tanto l’aggiudicazione provvisoria che l’assegnazione sono ora da ritenersi atti indifferenti a detta estinzione, la quale, quindi, non ne determina la caducazione, con la conseguente configurabilità del diritto dell’aggiudicatario provvisorio all’ottenimento del trasferimento del bene in suo favore.
Il citato art. 187-bis disp. att. c.p.c. si qualifica come norma interpretativa, per quanto desumibile dalla volontà del legislatore di dirimere il contrasto esistente in materia tra la giurisprudenza della Corte di cassazione e la dottrina, anche alla stregua della stessa espressione contenuta nell’introduzione del richiamato art. 2, comma 4 novies, del d.l. n. 35 del 2005, convertito nella legge n. 80 del 2005, in cui si afferma che tale norma risulta emanata "al fine…di ribadire la corretta interpretazione della normativa in materia di esecuzione forzata".
Pertanto, trattandosi di norma di interpretazione autentica, essa trova applicazione anche ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore.
Alla stregua di tale principio, la III Sezione della S.C., con la sentenza in rassegna, ha precisato che nell’espropriazione forzata immobiliare, in forza del disposto dell’ultima parte del citato art. 187-bis disp. att. c.p.c.. (caratterizzantesi, appunto, come norma di interpretazione autentica, applicabile in quanto tale anche retroattivamente nei processi in corso alla data del 15 maggio 2005), l’istanza di conversione del pignoramento diviene improcedibile successivamente all’assegnazione o all’aggiudicazione anche provvisoria, rimanendo il bene definitivamente acquisito all’assegnatario o all’aggiudicatario che provveda al pagamento del conguaglio o del saldo del prezzo.
Tale principio si applica anche quando la suddetta istanza sia stata presentata nel vigore del previgente testo dell’art. 495 c.p.c., in base al quale l’esercizio della facoltà di conversione era consentito "in qualsiasi momento anteriore alla vendita", risultando ora individuato il termine ultimo – alla stregua della indicata nuova norma di attuazione – in quello dell’aggiudicazione, anche provvisoria, o dell’assegnazione.
Avv. Angela Congi
Studio Legale Commerciale Villecco e Associati

 

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