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Assistenza esclusiva portatori handicap: i permessi ex legge n. 104/92 non possono essere alternativi tra più soggetti.

 A seguito dell’approvazione in via definitiva del c.d. “Collegato Lavoro”, fra le moltissime novità apportate in materia di lavoro, il testo ha introdotto delle modifiche all’articolo 33 della Legge 104/1992, riguardante i permessi concessi ai lavoratori che assistono familiari con un handicap grave. Modifiche che riguardano tanto i dipendenti pubblici quanto i dipendenti privati.
A seguito di questa stesura, si evince dall’art. 33 della suddetta legge, che il diritto ad avere tali permessi può essere riconosciuto solo all’unico soggetto che assiste il portatore di handicap in via continuativa e non a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona in situazione di gravità.
Va anche sottolineato che scompaiono dalla normativa i requisiti di assistenza esclusiva e continuativa richiesti in precedenza per il godimento dei permessi, nel caso in cui il lavoratore non fosse convivente con la persona disabile. L’obbligo di convivenza era stato già superato dall’articolo 20, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53 a condizione, appunto, che sussistesse la continuità e l’esclusività dell’assistenza. Ma ora quel comma viene parzialmente abrogato. Pertanto, oltre a non esserci obbligo di convivenza, nessuna fonte prevede più quelle condizioni.
Chi non rientrasse in questa casistica e avesse finora fruito dei permessi grazie la precedente normativa, si vedrà prossimamente revocare le agevolazioni concesse.
Questa novità, aveva indotto alcuni a ritenere che, il diritto ai permessi potesse essere fruito da tutti i lavoratori con obblighi di assistenza dei disabili, purchè alternativamente.
Il Ministero, ha però chiarito, che, a seguito dell’interpretazione della nuova disposizione, il “referente unico” debba individuarsi con colui che beneficia dei permessi mensili per tutti i mesi di assistenza alla persona con handicap grave con esclusione, quindi, di altri eventuali soggetti.
Naturalmente a conforto di ciò, emerge che il legislatore abbia voluto individuare fattispecie in deroga a questa regola generale, prevedendo ipotesi eccezionali in cui vi è la possibilità, da parte di due soggetti per l’assistenza di uno stesso familiare, di fruire dei suddetti permessi.
Per esempio, a conferma di quanto sopra, l’ultima parte dell’art. 33 comma 3, lett. a, dispone espressamente che per l’assistenza allo steso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono usufruirne alternativamente.
Altra novità importante introdotta dal “Collegato Lavoro”, riguarda il comma 5 dell’articolo 33 nel quale si evince che il lavoratore che assiste un familiare con handicap grave, abbia diritto a scegliere, ove possibile, la sede più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso. Il testo approvato, opportunamente, indica come riferimento il domicilio della persona disabile da assistere, e non più quella dello stesso lavoratore.
All’articolo 33 della Legge 104, inoltre, viene aggiunto un comma che rafforza la possibilità di effettuare controlli da parte dell’Inps e del datore di lavoro, sulle condizioni richieste per la legittima fruizione dei permessi lavorativi e ne disciplina gli effetti.
I controlli saranno probabilmente volti ad appurare se l’assistenza al familiare con handicap sia effettiva nei giorni in cui si sono richiesti i permessi lavorativi.
Nel caso in cui venga accertata l’insussistenza delle condizioni, il diritto ai benefici decade e si verificano i presupposti per un’azione disciplinare.
Pertanto, alla luce di quanto detto, una lettura costituzionalmente orientata delle nuove disposizioni, tesa a valorizzare il diritto alla salute, non può che garantire ai disabili il diritto all’assistenza e, al tempo stesso, impedire che ciò si traduca in un diritto incondizionato, precursore di veri e propri arbìtri.
Dr.ssa Cristina Naccarato
SLCV

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