Cartella di Pagamento. Pagare o mediare e impugnare?
La cartella di pagamento è un documento che assolve ad un pluralità di funzioni legali:
• Comunica al contribuente il suo debito nei confronti dell’ente creditore;
• Invita ad eseguire il pagamento entro il termine indicato (60 giorni per i tributi erariali, 40 per i debiti INAIL, 30 giorni per le sanzioni amministrative);
• Avverte che, nel caso di mancato pagamento, saranno attivate le procedure di riscossione coattiva;
• Costituisce titolo esecutivo, quale iscrizione a ruolo, in base al quale può essere iniziata la procedura di esecuzione forzata.
Alla ricezione della cartella di pagamento il contribuente deve comprendere non solo l’importo richiesto in pagamento, ma soprattutto deve ben comprendere i motivi della richiesta di pagamento. A tal fine, la cartella contiene gli estremi dell’ente che ha emesso il ruolo e che ha, quindi, disposto l’avvio della procedura esattoriale.
Una volta compreso l’importo esatto richiesto in pagamento e le ragioni della pretesa, il contribuente deve decidere se procedere al pagamento entro il termine massimo intimato nell’atto, ovvero opporsi alla pretesa tributaria, qualora fosse ritenuta ingiusta o illegittima.
Per una corretta valutazione della legittimità della pretesa il contribuente deve eseguire una serie di verifiche formali e sostanziali sull’atto notificato ed, eventualmente, su quelli che ne costituiscono il presupposto.
La principale verifica riguarda le caratteristiche formali della cartella di pagamento e, soprattutto, della sua notifica. Una volta espletate le verifiche formali, occorre entrare nel merito della pretesa e, soprattutto, verificare che la cartella non sia stata preceduta dalla notifica di un atto di accertamento. In tale ultimo caso, la cartella può essere impugnata solo per i suoi vizi formali qualora non sia stato già impugnato l’atto d’accertamento.
La verifica sulla legittimità della cartella di pagamento ha una funzione molto importante, soprattutto alla luce dell’introduzione della mediazione obbligatoria per le cartelle inferiori a 20.000€. Il contribuente, infatti, prima di proporre ricorso, deve presentare istanza di mediazione tributaria, che sospende per novanta giorni l’esecuzione della cartella. In tale termine l’ufficio può instaurare con il contribuente anche un contraddittorio, all’esito del quale si definisce l’esatto importo della pretesa tributaria. Esaurita la procedura della mediazione tributaria, il contribuente deve ancora una volta decidere se pagare l’importo richiesto, ovvero proporre ricorso. La scelta va ponderata attentamente, atteso che in caso di soccombenza il contribuente rischia il pagamento delle spese di giudizio aumentate del 50% a titolo di rimborso parziale delle spese della mediazione.
Ai fini della decisione sul pagamento o sull’impugnativa della cartella, il controllo preliminare operato dal contribuente deve riguardare: la completezza del contenuto obbligatorio della cartella, l’eventuale nullità della notifica, l’eventuale inesistenza della notifica, vizi formali della relata di notifica, rapporto tra cartella e avviso bonario, formalità di notifica del ruolo, vizio di rilevanza delle circolari ministeriali, termini di prescrizione della pretesa. E’ consigliabile procedere alla compilazione di una Lista di controllo con l’elencazione di tutti controlli formali da effettuare. Completata la Lista di controllo, il contribuente può assumere la decisione più conveniente.
SLCV