CASSAZIONE: RICORSO VELOCE PER LE MULTE CHE TOLGONO I PUNTI #in
Contro i verbali delle multe che oltre alla sanzione pecuniaria preannunciano la decurtazione dei punti sulla patente, gli automobilisti possono subito inoltrare il loro ricorso – se ritengono illegittima la misura – prima che l’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida abbia effettuato la decurtazione. Lo ha deciso la Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 3936/12 dando ragione ad un automobilista pugliese multato per eccesso di velocità dopo essere stato scoperto dall’autovelox a viaggiare alla velocità di 90 chilometri orari quando il limite era di 50. Con la multa, l’automobilista aveva ricevuto il «preavviso» della decurtazione dei punti. Finora il ricorso contro il taglio dei punti si poteva fare solo dopo aver pagato la multa ma ora (afferma la Suprema Corte) gli automobilisti possono presentarlo subito anche per quanto riguarda la sanzione accessoria del taglio dei punti.«in tema di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del Codice della strada che comportino la previsione dell’applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti della patente di guida, il destinatario del preannuncio della decurtazione – di cui deve essere necessariamente fatta menzione nel verbale di accertamento – ha interesse e quindi può proporre opposizione davanti al giudice di pace, ai sensi dell’art. 204 bis Cds – onde fare valere anche vizi relativi alla sanzione amministrativa accessoria, senza necessità di attendere la comunicazione della variazione di punteggio da parte dell’Anagrafe degli abilitati alla guida». Alle Sezioni unite è stato affidato il compito di decidere se è possibile impugnare insieme all’accertamento della violazione anche l’indicazione, che deve essere contenuta nel verbale di accertamento, sulla sanzione accessoria del taglio dei punti dalla patente. L’orientamento prevalente all’interno della stessa Cassazione era stato sinora di escludere l’opposizione immediata visto che la decurtazione dei punti è solo inserita come preavviso all’interno del verbale di accertamento, ma l’annuncio diventa realtà solo con quando è inflitta dall’autorità preposta all’Anagrafe nazionale.
La lettura che le Sezioni unite fanno della normativa è però di segno diverso. Infatti, sottolineano, al di fuori del verbale di accertamento, della violazione cui segue l’applicazione della sanzione accessoria della riduzione dei punti, nel procedimento che porta alla comunicazione dell’avvenuto taglio al conducente non si può individuare alcun altro provvedimento amministrativo suscettibile di un’autonoma impugnazione. Infatti, le comunicazioni dell’anagrafe ai titolari della patente sono espressione del principio di trasparenza dell’attività amministrativa, ma con queste non viene comunicato un provvedimento al privato. Il provvedimento è quindi unico e consiste nel verbale di contestazione. Per i giudici è un’elementare esigenza di economia processuale e di semplificazione evitare che il destinatario della sanzione amministrativa pecuniaria e della preannunciata decurtazione dei punti della patente di guida debba prima proporre un ricorso contro la sanzione principale e, solo all’esito negativo di questo, instaurare poi un secondo giudizio per farsi cancellare o ridurre la diminuzione del punteggio oppure per vedere accertato il proprio diritto, in caso di esito positivo, a non vedersi tagliati i punti nel caso l’amministrazione non adempia autonomamente.
Infatti, le comunicazioni dell’anagrafe ai titolari della patente sono espressione del principio di trasparenza dell’attività amministrativa, ma con queste non viene comunicato un provvedimento al privato. Il provvedimento è quindi unico e consiste nel verbale di contestazione. Per i giudici è un’elementare esigenza di economia processuale e di semplificazione evitare che il destinatario della sanzione amministrativa pecuniaria e della preannunciata decurtazione dei punti della patente di guida debba prima proporre un ricorso contro la sanzione principale e, solo all’esito negativo di questo, instaurare poi un secondo giudizio per farsi cancellare o ridurre la diminuzione del punteggio oppure per vedere accertato il proprio diritto, in caso di esito positivo, a non vedersi tagliati i punti nel caso l’amministrazione non adempia autonomamente.
Avv. Angela Congi
Studio Legale Commerciale Villecco e Associati