Concordato preventivo liquidatorio. Il giudizio del Commissario Giudiziale –
Il Caso
Nella sua relazione ex art. 172, il Commissario Giudiziale di un concordato preventivo liquidatorio conclude affermando:
“La domanda di concordato preventivo presentata può riscontrare il giudizio positivo del commissario giudiziale nella misura in cui vengano apportate modifiche ……”.
Nel commentare una tale fattispecie si ritiene comunque utile richiamare che la proposta di piano liquidatorio oggetto della relazione del Commissario prevede il soddisfo dei chirografari ad una percentuali pari circa al 30% e la perizia dell’attestatore certifica, sulla base di tutta una serie di ipotesi cautelative (un vero e proprio stress test del piano), che il piano possa assicurare ai chirografari una percentuale di soddisfo non inferiore al 20,8%.
Su tali basi, dunque, il piano concordatario liquidatorio proposto dal debitore ha superato il vaglio del Tribunale in sede di ammissione alla procedura (con ciò verificandosi pure il superamento della condizione posta dall’art. 160, c 4).
Ciononostante il Commissario Giudiziale, nella sua relazione ex art 172 L.F., ha effettuato tutta una serie di ipotesi modificative del piano concordatario liquidatorio presentato dal debitore, giungendo alla conclusione sopra riportata.
In pratica il Commissario Giudiziale ipotizza la variazione del piano con l’effetto di assicurare una percentuale di soddisfo dei creditori chirografari “ammessi al riparto” pari al 40% (superiore alla percentuale prevista dal debitore ed a quella certificata dall’attestatore), assicurando peraltro una cospicua riserva, utilizzabile per assicurare comunque la soddisfazione in una misura non inferiore al 20% del credito residuo.
Poteri del Commissario
Come detto, il Commissario Giudiziale afferma testualmente che “La domanda di concordato preventivo presentata può riscontrare il giudizio positivo del commissario giudiziale nella misura in cui vengano apportate modifiche ………”
E’ di tutta evidenza che l’art. 172 L.F. ai sensi del quale il Commissario redige la sua relazione, non prevede alcun giudizio conclusivo da parte del commissario che non sia relativo a:
• cause del dissesto,
• condotta del debitore,
• proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori
• utilità che, in caso di fallimento, possono essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti di terzi.
Ci si chiede quindi che valore possa avere un’affermazione del tipo: “La proposta può riscontrare il giudizio positivo del commissario giudiziale nella misura in cui venga modificata”, specie laddove si consideri che, sugli elementi del concordato cui al Commissario è affidato di relazionare, sono stati espressi giudizi positivi.
Ad avviso dello scrivente il giudizio sul Piano concordatario proposto, passato al vaglio del Tribunale in fase di ammissibilità, è demandato esclusivamente all’assemblea dei creditori.
Ovviamente, le riflessioni del Commissario Giudiziale mantengono un valore segnaletico per una molteplicità di situazioni.
Le argomentazioni del Commissario Giudiziale possono assumere un valore segnaletico per i creditori che dovranno votare il piano proposto dal debitore e che potranno tenere conto delle valutazioni espresse nella relazione ex art 172, compresa quella secondo cui il piano, qualora restasse tal quale, non avrebbe il suo giudizio positivo.
E’ di tutta evidenza che si tratta di un’affermazione che può avere un impatto estremamente negativo sulla formazione della volontà di voto dei creditori e che impone un’attenta replica onde potere rappresentare i punti di debolezza delle assunzioni che ne stanno alla base e, dunque, della palese infondatezza dell’affermazione stessa.
Vi è anche la possibilità che l’impianto di assunzioni e modifiche adottato dal Commissario Giudiziale, che possiamo dire rappresenta una strategia alternativa a quella del debitore per la soluzione della crisi aziendale, venga adottato da uno dei creditori che ne abbia la facoltà e possa costituire l’impianto di base di un piano concordatario concorrente.
Conclusione
Al di là del valore segnaletico per l’assemblea dei creditori, il giudizio conclusivo espresso dal Commissario Giudiziale non può avere alcun altro valore, atteso che i requisiti di legge sono tutti rispettati anche se il debitore si rifiuta di adottare la strategia concordataria suggerita dal commissario. Ed anzi, è il caso di ricordare, che la legge affida alla piena responsabilità del debitore l’elaborazione del piano concordatario e spetta dunque solo al debitore la facoltà di decidere la strategia di soluzione della crisi d’impresa che si vuole seguire con lo strumento concordatario.
Dr. Saverio Carlo Greco
SLCV