Danni da buche stradali? Il Dirigente comunale può risponderne penalmente
I Comuni sono obbligati a rimuovere le buche e tutte le insidie per strada che possono causare incidenti e cadute. Se non lo fanno, avverte la Cassazione, rispondono in sede penale per le lesioni causate ai cittadini.
La Suprema Corte (sentenza 13775/11) ha convalidato una condanna per lesioni colpose nei confronti di un dirigente dell’Ufficio tecnico del Comune di Acqui Terme (Alessandria), colpevole per le lesioni causate ad una signora inciampata su una "bolla" dell’asfalto. Al dirigente comunale era stato contestato di avere omesso la necessaria manutenzione ordinaria del piano di calpestio del passaggio pedonale fra il marciapiede e l’attraversamento della carreggiata, in cui si era verificata la caduta della signora, così permettendo il permanere di una "bolla" di materiale bituminoso rialzata rispetto al piano di camminamento e pericolosa in quanto difficilmente visibile e non segnalata, tale da provocare la caduta. Secondo la difesa del dirigente comunale la caduta era solo dovuta alla disattenzione del pedone. La Cassazione afferma che «il sindaco e il responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune assumono la posizione di garanzia sulla base di una generale norma di diligenza che impone agli organi dell’amministrazione comunale, rappresentativi o tecnici che siano, di vigilare, nell’ambito delle rispettive competenze, per evitare ai cittadini situazioni di pericolo derivanti dalla non adeguata manutenzione e dal non adeguato controllo dello stato delle strade comunali». Lo «stato della strada poteva determinare prevedibilmente eventi del genere». Da qui la responsabilità del dirigente del Comune il cui «compito cautelare in quanto onerato della manutenzione è proprio quello di rimuovere quelle situazioni di irregolarità da cui è prevedibile possano sorgere problemi per la circolazione degli utenti».
Avv. Raffaele Scionti
SLCV