Deposito bancario: il diritto del depositante alla restituzione non si prescrive per effetto della inattività sul conto #in
La Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 20 gennaio 2012, n. 788, ha statuito che in tema di deposito bancario il comportamento del depositante che, pur non compiendo ulteriori operazioni di deposito, non richiede la restituzione, non può essere di per se stesso interpretato come indicativo di un disinteresse a far valere il suo diritto di credito, configurante inerzia (all’esercizio del diritto medesimo) cui si ricollega il decorso del termine di prescrizione. Ne consegue che, in assenza di una manifestazione di volontà della banca di recedere dal rapporto, la prescrizione del diritto di credito del depositante non può iniziare a decorrere prima che questi avanzi la richiesta di restituzione, ponendo in essere quel comportamento che rende il credito esigibile e dal quale sorge il corrispondente obbligo della banca.
Infatti, osserva la Corte, la natura del contratto di deposito bancario risulta tuttora controversa in dottrina. Per taluni esso rientra nella categoria dei depositi c.d. irregolari, dal quale si distinguerebbe per il solo fatto che il depositario e’ una banca; altri, pur riconoscendovi analogie con il deposito irregolare, propendono ad accostarlo al mutuo; altri ancora vi intravedono un negozio complesso, che pur partecipando della struttura dell’uno e dell’altro contratto, e’ dotato di propria autonomia. Tale ultima tesi appare maggiormente condivisibile: se e’ vero infatti che anche nel deposito bancario, così come nel deposito irregolare, la consegna comporta l’acquisto in capo al depositario della proprietà della somma ed il sorgere dell’obbligo di restituzione del tantundem, solo il primo e’ un contratto d’impresa caratterizzato da profili speculativi, in cui l’interesse della banca alla raccolta ed alla gestione del risparmio concorre con l’interesse del privato alla custodia ed alla remunerativa’ della somma versata, Ancor più evidenti appaiono le differenze col mutuo, che non assicura la conservazione e la permanente disponibilità della somma, e con il deposito regolare, che ha invece ad oggetto principale l’obbligo di custodia. Ciò che è certo, peraltro, è che il contratto regolato dall’articolo 1834 c.c. si configura quale tipico negozio di durata, in cui la permanenza della somma presso la depositaria comporta la soddisfazione di entrambe le parti, ovvero quella della banca di gestire in operazioni finanziarie il risparmio raccolto e quella del cliente di essere remunerato di tale utilizzo attraverso gli interessi che gli vengono periodicamente accreditati. Se le parti non hanno previsto un termine di scadenza del contratto, la banca e’ obbligata alla restituzione a richiesta del depositante. L’obbligazione restitutoria della banca, pertanto, non deriva ipso iure dall’avvenuto deposito delle somme, ma sorge solo a seguito della richiesta in tal senso avanzata dal cliente, il quale ha, per converso, la mera facoltà, e non certo l’obbligo, di esercitare il proprio diritto di credito (alla restituzione). L’esercizio di tale diritto si configura, dunque, quale condizione di esigibilità del credito, in difetto della quale permangono (in alternativa) il diritto del depositante a mantenere la disponibilità delle somme (a detto credito corrispondenti) presso la banca e l’obbligo della depositaria di conservarle a sua disposizione. Tanto, del resto, in coerenza con la natura del rapporto negoziale come sopra delineata, in cui la circostanza che il denaro sia lasciato presso la banca costituisce situazione corrispondente all’interesse delle parti, che integra da ambo i lati adempimento del contratto di durata. Il comportamento del depositante che, pur non compiendo ulteriori operazioni di deposito, non richiede la restituzione, non può perciò essere di per se stesso interpretato come indicativo di un disinteresse a far valere il suo diritto di credito, configurante inerzia (all’esercizio del diritto medesimo) cui si ricollega il decorso del termine di prescrizione.
In effetti, come e’ stato correttamente rilevato in dottrina, omettendo di richiedere la restituzione il depositante non fa altro che manifestare il suo contrapposto interesse al mantenimento in giacenza delle somme, ovvero ad esercitare una facoltà che ugualmente gli deriva dal contratto.
Ne consegue che, in assenza di una manifestazione di volontà della banca di recedere dal rapporto, la prescrizione del diritto di credito del depositante non può iniziare a decorrere prima che questi avanzi la richiesta di restituzione, ponendo in essere quel comportamento che rende il credito esigibile e dal quale sorge il corrispondente obbligo della banca.
Avv. Raffaele Scionti
Studio Legale Commerciale Villecco e Associati