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È esclusa la responsabilità del gestore dell’area, in caso di furto del veicolo nel parcheggio non custodito (#in).

 Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 14319 del 28 giugno 2011, rigettando il ricorso con cui una compagnia di assicurazione chiedeva al gestore di un parcheggio a pagamento non custodito, il ristoro di quanto la stessa aveva pagato ad un cliente, per il furto del veicolo in sosta nella suddetta area, hanno sancito che in tale ipotesi non si applica la disciplina del contratto di deposito, con la conseguente responsabilità del gestore dell’area, bensì le norme relative al contratto di locazione di area, con esclusione della responsabilità per la custodia dei veicoli parcheggiati.
Ad escludere la responsabilità del gestore, spiegano i Supremi giudici, basta l’esposizione di un cartello, davanti alla biglietteria dell’area di sosta, nel quale sia scritto che si tratta di un “posteggio incustodito”.
I Giudici hanno evidenziato che nei centri urbani ad alta densità esistono due tipi di contratti di autoparcheggio, normativamente disciplinati (art. 33, primo comma, decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206), la cui scelta è rimessa all’utente della strada, il quale potrà decidere se concludere un contratto di parcheggio senza custodia, cioè un contratto che gli assicuri uno spazio per lo stazionamento del veicolo, dietro corrispettivo, senza però trasferire la detenzione del veicolo al personale preposto alla sorveglianza del parcheggio, oppure un contratto di parcheggio con custodia, qualora l’utente intenda assicurarsi non solo l’utilizzazione dell’area di sosta, ma anche la conservazione e la restituzione del veicolo nello stesso stato in cui lo ha consegnato.
Nella fattispecie esaminata dalla Corte, il Comune aveva predisposto un’area di parcheggio sorvegliato non custodito, in prossimità della stazione metropolitana, le cui condizioni sono state accettate dal proprietario del veicolo che ha posteggiato in detta area.

Per tali ragioni, la Suprema Corte ha rigettato la domanda risarcitoria avanzata dall’assicurazione ricorrente, concludendo con l’enunciazione del principio di diritto secondo cui “ l’istituzione da parte dei Comuni, previa deliberazione della Giunta, di aree di sosta a pagamento ai sensi dell’art. 7, primo comma, lettera f), d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (codice della strada), non comporta l’assunzione dell’obbligo del gestore di custodire i veicoli su di esse parcheggiati se l’avviso "parcheggio incustodito" è esposto in modo adeguatamente percepibile prima della conclusione del contratto (artt. 1326, primo comma, e 1327 cod. civ.) perché l’esclusione della custodia attiene all’oggetto dell’offerta al pubblico (art. 1336 cod. civ.), e l’univoca qualificazione contrattuale del servizio, reso per finalità di pubblico interesse, normativamente disciplinate, non consente il ricorso al sussidiario criterio della buona fede, ovvero al principio della tutela dell’affidamento incolpevole sulle modalità di offerta del servizio (quali ad esempio l’adozione di recinzioni, di speciali modalità di accesso ed uscita, dispositivi o personale di controllo), per costituire l’obbligo della custodia, potendo queste costituire organizzazione della sosta.
Ne consegue che il gestore concessionario dei Comune di un parcheggio senza custodia non è responsabile del furto del veicolo in sosta nell’area all’uopo predisposta".
Dr.ssa Cristina Naccarato
SLCV

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