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Fermo amministrativo Equitalia. Solo la strumentalità salva l’auto

 Il concetto di “strumentalità” ai fini dell’esonero dalla sottoposizione a fermo amministrativo del veicolo.

Per sottrarre il bene mobile al pignoramento, il concetto di strumentalità a differenza di quello di indispensabilità, sembrerebbe evocare la sufficienza di un semplice utilizzo del bene al fine della produzione dei ricavi.
Tale interpretazione, tuttavia, finirebbe per frustare la reale intenzione del Legislatore che ha inteso bilanciare le contrapposte esigenze della riscossione del credito tributario con quella della produzione del reddito del contribuente mediante l’utilizzo necessario del veicolo da sottoporre a fermo amministrativo che, come notorio, è disciplinato dall’ art. 86 comma 2del DPR 602/73 come modificato dal D.L. 69/2013.
I veicoli possono essere infatti “strumentali” per natura o per utilizzo o destinazione.
Mentre per i primi, caratterizzati da particolari requisiti strutturali, non si pone alcun problema, si pensi agli autoarticolati o ai veicoli adibiti a trasporto di persone per i quali è necessario il rilascio di apposita licenza, appare più problematico individuare l’area di applicazione della disposizione in relazione ai veicoli “strumentali” per utilizzo o per destinazione.
Appare evidente, infatti, che ogni professione o attività sia pure in diversa misura e più o meno indirettamente, finisce per essere agevolata dall’utilizzo del veicolo sicché occorre individuare più circoscritti limiti entro i quali può essere riconosciuta la strumentalità del bene.
In tale ottica, pertanto, la richiesta strumentalità del veicolo all’esercizio della professione per l’esonero dalla sottoposizione a fermo amministrativo deve essere intesa in una accezione ristretta poiché, “il bene mobile strumentale” è solo quello che consente, in modo abituale e preponderante rispetto alle eventuali molteplici attività svolte dal professionista, il conseguimento di ricavi in diretta dipendenza dall’impiego del veicolo con esclusione, quindi, di quei beni che, seppur indirettamente, vengono utilizzati per lo svolgimento di alcune fasi della produzione del reddito. Occorre, pertanto, dimostrare l’uso abituale e preponderante del veicolo nello svolgimento dell’attività lavorativa per sottrarre il veicolo al fermo amministrativo.
Tanto emerge dalla recente sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza n. 4392/2016 emessa a conclusione del giudizio instaurato da un contribuente avverso il provvedimento di fermo amministrativo eseguito dall’ente riscossore sul veicolo di proprietà dello stesso contribuente.

Avv. Ombretta Alitto
SLCV

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