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Gli autovelox in città. Sono sempre leciti? (#in)

La prima sezione Civile della Corte di Cassazione lo scorso aprile con la sentenza n. 7872 ha stabilito che gli autovelox fissi in città possono essere posizionati solo sulle strade urbane di scorrimento.
La pronuncia trae origine dal ricorso proposto da un automobilista, rigettato in grado d’appello, avverso una sanzione irrogata per violazione dei limiti di velocità su una strada compresa all’interno del perimetro urbano del Comune di Treviso accertata mediante un autovelox collocato in posizione fissa.
Il ricorrente sosteneva l’illegittimità dell’uso dell’apparecchio di rilevazione della velocità con postazione fissa, perchè effettuato all’interno di una strada di viabilità, priva delle caratteristiche richieste dalla legge per essere classificata, come strada urbana di scorrimento e, conseguentemente l’illegittimità del relativo provvedimento prefettizio adottato, ai sensi della normativa prevista , che stabilisce i limiti entro i quali è possibile utilizzare le apparecchiature automatiche non presidiate ai fini di operare il controllo e la repressione degli eccessi di velocità.
La questione sottoposta all’attenzione della Cassazione consiste sostanzialmente nello stabilire se per l’applicazione della normativa di cui all’art. 4 della legge 168 del 2002, per il controllo delle infrazioni ai limiti di velocità, si sia in presenza di una completa discrezionalità amministrativa, oppure se l’Amministrazione ne sia priva, dovendo al riguardo soltanto verificare puntualmente la presenza dei requisiti strutturali previsti dall’art. 2 del C.d.S.
Dalla sentenza emerge chiaramente che il provvedimento prefettizio, reso allo scopo di consentire la possibilità di usare apparecchiature automatiche senza presidio per il rilevamento delle infrazioni ai limiti di velocità, non può che essere adottato in presenza dei requisiti di legge.
Precisamente occorre sottolineare che la norma della legge del 2002, art. 4, fa espressamente richiamo, al suo comma 1, esclusivamente alle "strade di cui all’art. 2, comma 2, lettere C e D del Codice della Strada" non prevedendo al riguardo alcuna attività interpretativa da parte del Prefetto. Sicchè la possibilità per il Prefetto, di inserire nell’apposito elenco una strada urbana, è condizionata alla verifica della presenza delle caratteristiche indicate dall’art. 2 , caratteristiche, senza le quali la strada non potrebbe essere classificata "strada urbana di scorrimento".
Tali possono essere definite, a norma del menzionati articolo 2 del Codice della Strada, solo le vie con carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, entrambe con almeno due corsie di marcia nonché una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici; devono altresì e essere presente una banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta, ai sensi della medesima disposizione di legge, devono essere previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate.
L’immediata conseguenza della pronuncia in esame è che tutte le multe, eventualmente irrogate a seguito di rilevazioni effettuate da autovelox posizionati su strade che non presentano tali caratteristiche, sono nulle.

Dott.ssa Antonella Vizza
SLCV

 

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