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Il contributo annuale degli avvocati è una “Tassa”.

Il “contributo” versato annualmente dagli esercenti l’attività forense al Consiglio nazionale Forense è una Tassa.
Lo hanno deciso le sezioni unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.1782 depositata il 26 gennaio 2011, in accoglimento del ricorso effettuato dal Consiglio Nazionale forense.

In particolare, la Corte ha ritenuto che anche se l’art.14 D.Lgs.Lgt. n.382 del 1944 (Norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle Commissioni centrali professionali), <<denomina “contributo”,la prestazione dovuta dagli iscritti nell’albo per le spese del funzionamento del Consiglio (Nazionale Forense), tale denominazione è irrilevante al fine di determinare (o escludere) la natura tributaria della prestazione>>.
Infatti il “contributo” persegue gli stessi scopi ed ha le medesime caratteristiche della “tassa”. Ciò in quanto è la stessa legge (art.2 comma 7 decreto cit.) che riconosce al Consiglio Nazionale Forense una potestà impositiva: ossia la facoltà di poter stabilire a carico degli iscritti, nei limite per la copertura delle spese sostenute dall’ordine o collegio, una tassa annuale, una tassa per l’iscrizione nel registro dei praticanti e per l’iscrizione nell’albo, nonché una tassa per il rilascio di certificati o pareri per la liquidazione degli onorari .
Quindi in virtù di tale pretesa impositiva, gli iscritti ai rispettivi Ordini non hanno la facoltà o meno di versare il “contributo” annuale, ma ne sono obbligati in ragione dell’appartenenza all’ordine stesso.
Dal resto, uno degli elementi caratterizzanti il tributo è proprio la doverosità della prestazione. Riportando le parole della cit. sentenza “Chi intenda esercitare una delle professioni per le quali è prevista l’iscrizione ad uno specifico albo, deve provvedere ad iscriversi sopportandone il relativo costo (la tassa di iscrizione e la tassa annuale), il cui importo non è commisurato al costo del servizio reso od al valore della prestazione erogata, bensì alle spese necessarie al funzionamento dell’ente, al di fuori di un rapporto sinallagmatico con l’iscritto”.

Il presupposto della tassa è rappresentato dall’iscrizione o dall’appartenenza ad un ordine professionale.
Secondo la Cassazione, un altro elemento riconducibile alla natura tributaria della prestazione è il collegamento “alla spesa pubblica riferita a un presupposto economicamente rilevante”.
Inoltre, equiparando il “contributo” annuale ad una tassa, in caso di contenzioso, troverà applicazione l’art. 2 D.Lgs. n. 546/1996 che attribuisce competenza alla Commissioni Tributarie per i “ tributi di ogni genere e specie comunque denominati”.

Saporito Giulio

 

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