Studio Legale Commerciale Villecco & Associati

News

  1. Home
  2. /
  3. Attualità
  4. /
  5. L’inapplicabilità dell’art. 330 c.p.c....

L’inapplicabilità dell’art. 330 c.p.c. al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo #in

 Una recente pronuncia della Corte di Cassazione (Cass. civ. Sez. II, 11/08/2011, n. 17205 ) ha statuito che al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, pur essendo un giudizio assimilabile ad un giudizio di impugnazione, non è analogicamente applicabile l’art. 330 cod. proc. civ. il quale – consentendo la notificazione dell’impugnazione collettivamente ed impersonalmente agli eredi della parte defunta – presuppone la previa notifica della sentenza ad opera di quest’ultima; ne consegue che in tal caso l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo deve essere notificato al creditore opposto, presso il domicilio eletto in sede monitoria, ove l’ingiunto non abbia avuto notizia del decesso al momento della notificazione del decreto, oppure personalmente agli eredi, presso la residenza o il domicilio di ciascuno.
Tale statuizione della Corte deriva dall’impugnazione di una sentenza del Giudice di Pace di Siracusa il quale ha ritenuto applicabile al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l’art. 330 cod. proc. civ., che consente la notificazione dell’atto di impugnazione, nei luoghi di cui al primo comma, collettivamente e impersonalmente agli eredi della parte defunta dopo la notificazione della sentenza.
Siffatta soluzione non è stata affatto condivisa dalla Corte per un duplice ordine di ragioni.
In primo luogo, perchè, pur volendosi condividere l’affermazione, più volte ribadita dalla Corte, secondo cui il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è assimilabile a quello di impugnazione (Cass., S.U., n. 97 69 del 2001; Cass. n. 2011 del 2002; Cass. n. 8165 del 2003; Cass. n. 20324 del 2006; Cass. n. 2907 del 2007), tuttavia ciò non può comportare l’applicazione in via analogica di una disposizione – l’art. 330 cod. proc. civ. – espressamente dettata per il giudizio di impugnazione e che presuppone la previa notificazione della sentenza ad opera della parte poi deceduta, laddove il giudizio introdotto con l’opposizione ex art. 645 cod. proc. civ., è un ordinario giudizio di cognizione di primo grado.
In secondo luogo, quand’anche la Corte avesse voluto ritenere applicabile la detta disposizione, ugualmente la conclusione non poteva essere che quella della validità della notificazione eseguita agli eredi impersonalmente e collettivamente presso il domicilio eletto del creditore opposto. Nel caso di specie, infatti, il decesso del creditore si è verificato prima della notificazione del decreto ingiuntivo; con il che si sarebbe comunque al di fuori dell’ambito di applicabilità della citata disposizione che, giova ribadire, consente la notificazione dell’impugnazione impersonalmente e collettivamente agli eredi, anche nel domicilio eletto dal loro dante causa all’atto della notificazione della sentenza, ma nel caso in cui il decesso si verifichi dopo la detta notificazione.
La notificazione dell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo, dunque, avrebbe dovuto essere notificata o al creditore opposto, presso il domicilio eletto nel ricorso monitorio, nel caso in cui l’ingiunto non avesse avuto notizia del decesso in sede di notificazione del decreto ingiuntivo, ovvero agli eredi personalmente presso la residenza o il domicilio di ciascuno di essi.
Per tutti i motivi sopra esposti l’esecuzione della notificazione agli eredi impersonalmente e collettivamente presso il domicilio eletto del defunto comporta l’inammissibilità dell’opposizione.
Avv. Angela Congi
SLCV

Condividi su:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Richiedi info
Studio Legale Commerciale Villecco
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

Follow by Email
LinkedIn
Share