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L’IRAP 2010 più favorevole per i lavoratori autonomi (#in)

 L’IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) istituita con il D.Lgs. n. 446/97, annovera tra i soggetti passivi d’imposta anche i lavoratori autonomi (art. 3 cit. decr.).
Importante è l’art. 2, D.Lgs. n. 446/97, che definisce il presupposto impositivo individuandolo nello “esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi”.
Particolarmente delicata è stata, sia in dottrina che in giurisprudenza, l’interpretazione circa l’individuazione delle attività qualificabili come “autonomamente organizzate”. A partire dai primi anni successivi all’entrata in vigore dell’IRAP, si sviluppò un vero e proprio “diritto vivente” che ha portato ad interpretazioni spesso discordanti tra loro. Una delle questioni maggiormente dibattuta, concerneva il fatto che non tutti i lavoratori autonomi esercitavano un’attività qualificabile come “autonomamente organizzata”, di guisa che tali soggetti pur essendo inseriti tra i soggetti passivi risultavano, di fatto, esclusi dall’assoggettamento ad imposta perché carenti del presupposto impositivo. Fu la Corte Costituzionale con la sent. 156/2001 ha precisare che mentre per le attività d’impresa si presume l’esistenza dell’autonoma organizzazione, per i lavoratori autonomi non è sempre così.
La vera e propria svolta sulla questione la si ebbe in seguito al c.d. irap day, con il quale furono i Giudici della Suprema Corte a stabilire i canoni per l’individuazione delle attività autonomamente organizzate (si vedano Cass. Sentt. n. 3673, n. 3676, n. 3677, n. 3678 tutte del 16 febbraio 2007). Questi ultimi, hanno stabilito che il presupposto impositivo per gli esercenti arti o professioni, sussiste ogni qual volta il lavoratore autonomo:
• sia, sotto qualsiasi forma, il titolare dell’organizzazione;
• si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui;
• utilizzi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’ attività.
In seguito a tale pronuncia, numerose furono le istanze di rimborso per ottenere quanto indebitamente versato a titolo di Irap nei precedenti anni d’imposta. Tuttavia, occorre precisare, che ai fini dell’ottenimento del rimborso, spetterà al contribuente l’onere di provare l’inesistenza dell’autonoma organizzazione nell’esercizio della sua attività.
Per citare alcuni esempi:
• risulterà escluso dall’assoggettamento ad IRAP il libero professionista che collabora con uno studio associato avvalendosi dei beni presenti in tale struttura;
• risulteranno esclusi dall’assoggettamento ad Irap i compensi corrisposti al libero professionista per l’esercizio dell’attività di amministratore, sindaco o revisore di società o enti, qualora il professionista dimostri di espletare tali incarichi nelle strutture dei clienti senza utilizzare i beni presenti nella sua organizzazione;
• risulterà escluso dall’assoggettamento ad Irap il cantante lirico, privo di beni strumentali e senza l’ausilio di collaboratori (Cass. N. 15104/2009).
Naturalmente gli esempi sopracitati rappresentano una minima parte della casistica rinvenibile nella realtà, l’importante è sicuramente comprendere la linea di confine oltre la quale si ricade nella zona della “autonoma organizzazione”.
Saporito Giulio
SLCV

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