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L’usucapione accertata tramite mediazione non è trascrivibile secondo il Tribunale di Roma #in

 Con il decreto n. 6563/2011, sancito in camera di consiglio dal Tribunale di Roma, è stata rimossa un’incertezza circa quanto disposto in materia di diritti reali dal decreto legislativo 28/2010, che prevede l’obbligatorietà della mediazione, configurandola come condizione di procedibilità della domanda giudiziale e, quindi, quale presupposto per accedere alla tutela giurisdizionale.
A tal riguardo, all’art. 11 del decreto del 2010 dispone, però, che il verbale di conciliazione sia trascritto nei registri immobiliari qualora la mediazione si risolva in un accordo che abbia come effetto il trasferimento della proprietà immobiliare oppure la costituzione, la modifica o l’estinzione di diritti reali immobiliari.
Evidentemente, l’usucapione, quale modo di acquisto del diritto di proprietà e dei diritti reali immobiliari, rientra nel novero delle controversie soggette alla mediazione obbligatoria.
Il problema sorge però, quando si pensa alla possibilità di trascrivere nei registri immobiliari l’accordo, intervenuto in sede di conciliazione, con il quale i contraenti convengono di accertare la verifica di un usucapione.
La risposta fornita dal Tribunale di Roma, con il suddetto decreto, coinvolto su questo tema a causa dei dubbi sollevati dalla Conservatoria dei registri immobiliari del posto, cui era stato richiesto di effettuare la trascrizione di tale accordo, è stata negativa.
Questo perché l’accordo non realizza alcun effetto costitutivo, modificativo o estintivo di diritti reali, ma consiste in un negozio di mero accertamento, diretto a rimuovere l’incertezza circa la verifica dei presupposti in base ai quali l’usucapione matura.
Se fosse effettuata la pubblicazione di tale accordo nei registri immobiliari, questo potrebbe indurre a collegare al negozio di accertamento quegli stessi effetti che, sono propri solo della sentenza che accerta l’usucapione, non consentendo, inoltre, a chi usucapisce di essere sufficientemente tutelato nel conflitto con aventi causa dal proprietario apparente che nel frattempo avessero effettuato trascrizioni nei registri, poiché il suo acquisto sarebbe a titolo derivativo e non originario, essendo conseguenza di un accordo negoziale.

Dott.ssa Cristina Naccarato

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