La genericità della domanda risarcitoria ex art.96 cpc al fine di ottenere il risarcimento del danno per l’illegittima esecuzione forzata è causa di rigetto della stessa #in
La recente pronuncia della Corte di Cassazione del 18 Gennaio 2012 – n° 691 ha sancito che la domanda ex art.96 c.p.c., al fine di ottenere il risarcimento del danno per l’illegittima esecuzione forzata subita dall’asserito debitore, soggiace alle regole che presidiano la corretta instaurazione del contraddittorio, prima tra tutte quella della compiuta allegazione dei fatti costitutivi della pretesa, per cui la domanda risarcitoria non può essere limitata alla mera prospettazione della condotta in tesi colpevole della controparte, astrattamente produttiva di danni nella sfera giuridica di chi agisce in giudizio. L’inemendabile genericità della domanda risarcitoria è causa di rigetto della stessa, dovendo l’attore mettere il convenuto in condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento.
Tale statuizione prende spunto dall’avvenuta proposizione di ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Bari con la quale era stata rigettata l’opposizione proposta dall’aggiudicataria avverso la declaratoria di inefficacia del provvedimento di trasferimento ove gli opponenti avevano domandato la condanna del creditore procedente al risarcimento dei danni conseguenti alla ingiustificata prosecuzione dell’esecuzione, pur dopo l’integrale soddisfacimento del credito. Gli opponenti, pertanto, avevano agito, ex art.96 cpc, al fine di ottenere il risarcimento del danno per l’esecuzione forzata illegittima da essi subita.
Secondo la Corte Suprema gli opponenti avrebbero dovuto allegare, prima ancora che dimostrare, i pregiudizi in concreto subiti dall’indebita protrazione del procedimento esecutivo, una volta assodato che l’impugnazione non aveva comunque inciso sulla revoca del trasferimento stesso.
La specialità della tutela azionata, rispetto al generale precetto del neminem laedere racchiuso nell’art.2043 cc – specialità che rende funzionalmente competente a conoscerla il giudice dell’opposizione all’esecuzione (Cass. civ. 6 maggio 2010, n.10960; Cass. civ. 24 maggio 2003, n.8239) – non elimina che la sua formulazione soggiaccia alle regole che presidiano la corretta instaurazione del contraddittorio, prima tra tutte quella della compiuta allegazione dei fatti costitutivi della pretesa.
Non appare, invero, revocabile in dubbio che le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria non possono essere limitate alla prospettazione della condotta in tesi colpevole della controparte produttiva di danni nella sfera giuridica di chi agisce in giudizio.
L’esposizione deve, invero, necessariamente essere estesa alle lesioni, patrimoniali e/o non patrimoniali, prodotte da tale condotta, dovendo l’attore mettere il convenuto in condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento. E tanto prima e a prescindere dalla loro esatta quantificazione e dall’assolvimento di ogni onere probatorio al riguardo (confr. Cass. civ. 22 aprile 2008, n.10361). Ne deriva che il rigetto delle domande risarcitorie avanzate dagli opponenti appare corretto alla luce dell’inemendabile genericità della domanda che, come evidenziato dal giudice di merito, neppure risulta essere mai stata precisata in sede di trattazione. Secondo la Corte, revocato il decreto di trasferimento, il giudice di merito ha correttamente rilevato la carenza di interesse degli opponenti alla pronunce richieste con i ricorsi in opposizione, e quindi, anche, alla declaratoria della insussistenza del diritto della Banca di procedere in executivis nei loro confronti.
Avv. Angela Congi
SLCV