La legittimazione alla domanda di risarcimento spettante al possessore del veicolo in caso di sinistro stradale
La legittimazione alla domanda di risarcimento spettante al possessore del veicolo in caso di sinistro stradale ( Cass. civ. Sez. III, 12/10/2010, n. 21011)
In tema di legittimazione alla domanda di danni, deve ritenersi che il diritto al risarcimento può spettare anche a colui il quale, per circostanze contingenti, si trovi ad esercitare un potere soltanto materiale sulla cosa e, dal danneggiamento di questa, possa risentire un pregiudizio al suo patrimonio, indipendentemente dal diritto, reale o personale, che egli abbia all’esercizio di quel potere.
Pertanto, in sede risarcitoria deve ritenersi pienamente tutelabile la posizione del soggetto che nei confronti dell’autovettura danneggiata in seguito ad un sinistro stradale vanti non già un diritto di proprietà, bensì unicamente una situazione di possesso giuridicamente qualificabile ai sensi dell’art. 1140 c.c.
Nella fattispecie al vaglio della Corte di Legittimità è stato accolto il ricorso proposto dal danneggiato avverso la pronuncia di secondo grado, nella parte in cui dichiarava il difetto di legittimazione attiva del medesimo, possessore di un’autovettura in leasing, nel giudizio promosso per il risarcimento dei danni riportati dal veicolo in un sinistro, sull’erronea considerazione che in ipotesi siffatte la legittimazione attiva è propria esclusivamente della società di leasing.
In tal modo la gravata pronuncia aveva omesso, di valutare la circostanza che l’utilizzatore, in seguito al sinistro, aveva sofferto un danno patrimoniale, come, tra l’altro, chiaramente risultante dalla documentazione prodotta, nonché di motivare in ordine alla ritenuta irrilevanza della prodotta missiva della concedente che autorizzava esso locatario a richiedere il risarcimento del danno al proprietario ed alla compagnia assicurativa del veicolo determinante il sinistro.
Si richiama sul punto il consolidato insegnamento della Corte di Cassazione, secondo il quale: "In tema di legittimazione alla domanda di danni, deve ritenersi che il diritto al risarcimento può spettare anche a colui il quale, per circostanze contingenti, si trovi ad esercitare un potere soltanto materiale sulla cosa e, dal danneggiamento di questa, possa risentire un pregiudizio al suo patrimonio, indipendentemente dal diritto, reale o personale, che egli abbia all’esercizio di quel potere. E’ dunque tutelabile in sede risarcitoria anche la posizione di chi eserciti nei confronti dell’autovettura danneggiata in un sinistro stradale una situazione di possesso giuridicamente qualificabile come tale ai sensi dell’art. 1140 c.c." (Cass. 23 febbraio 2006 n. 4003, 20 agosto 2003 n. 12215).
Ed ancora: "Il detentore di cosa altrui, danneggiata dal fatto illecito del terzo, incidente nella propria sfera patrimoniale, è legittimato a domandare il risarcimento solo se dimostri, da un lato, la sussistenza di un titolo in virtù del quale è obbligato a tenere indenne il proprietario, e, dall’altro, che l’obbligazione scaturente da quel titolo sia stata già adempiuta, in modo da evitare che il terzo proprietario possa pretendere anche egli di essere risarcito dal danneggiante" (Cass. 26 ottobre 2009 n. 22602).
Erroneamente, pertanto, i giudici di appello avevano ritenuto che la legittimazione attiva, nel caso di specie, spettasse unicamente alla società di leasing, senza tener conto che l’utilizzatore dell’autoveicolo aveva sofferto, a seguito dell’incidente, un danno patrimoniale.
In conclusione, legittimato a domandare il risarcimento del danno patrimoniale consistente nel costo di riparazione di un autoveicolo, danneggiato in un sinistro stradale, non è necessariamente il proprietario od il titolare di altro diritto reale sul bene mobile, ma anche chi, avendo il possesso o la detenzione del veicolo, risponda nei confronti del proprietario dei danni occorsi allo stesso e abbia provveduto a sue spese, avendovi interesse, alla riparazione del mezzo.
Avv. Angela Congi
SLCV