LA RISCOSSIONE DELLA TARIFFA RELATIVA AL SERVIZIO IDRICO NON PUÓ AVVENIRE CON LO STRUMENTO DEL RUOLO
Con la sentenza n.17628 del 29 agosto 2011 la Corte di Cassazione ha stabilito che la riscossione della tariffa per il servizio idrico integrato non può avvenire, salvo casi particolari, attraverso lo strumento del ruolo, essendo questa un’entrata di diritto privato dei comuni o dei loro concessionari.
Nel caso de quo la società concessionaria del servizio di distribuzione della rete idrica proponeva ricorso in cassazione avverso la sentenza con la quale il Giudice di Pace di Latina annullava la cartella esattoriale per la mancanza dei presupposti per la riscossione mediante ruolo del credito vantato.Ritiene la ricorrente che, contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata, sulla base delle norme vigenti in materia, il gestore del servizio idrico integrato ha facoltà di riscossione coattiva mediante ruolo affidato al concessionario del credito da tariffa, entrata patrimoniale avente causa in un rapporto di diritto privato, senza peraltro previa necessità di conseguire (ove, come nella specie, trattasi di società per azione a partecipazione pubblica), un titolo avente efficacia esecutiva, ai sensi del D.Lgs n. 46 del 1999. Nella sentenza in commento, invece, la Corte rammenta come ai sensi dell’art. 156, comma 3, del D.Lgs n.152/2006 la riscossione volontaria della tariffa può essere effettuata con le modalità di cui al D.Lgs. n. 241/97, previa convenzione con l’Agenzia delle entrate. La riscossione, sia volontaria sia coattiva, della tariffa può altresì essere affidata ai soggetti iscritti all’albo previsto dall’art. 53 del D.lgs n.446/97 a seguito di procedimento ad evidenza pubblica.
Ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.lgs n. 46/99 può essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione coattiva delle entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali, nonchè quella della tariffa di cui all’art.156 del D.lgs n.156/2006.
L’art. 21 del D.lgs n. 46/99 stabilisce, poi, in relazione ai presupposti dell’iscrizione a ruolo, che l’art. 17 del D.lgs 46/99 si applica al presupposto che le entrate ivi previste abbiano causa in rapporti di diritto privato ed, in tali casi, esse sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva. È principio ormai consolidato in giurisprudenza che il rapporto che si istaura tra il comune e il privato, relativo alla erogazione dell’acqua potabile, è un rapporto di diritto privato.
Occorre tuttavia precisare che, sulla base della normativa citata e della natura giuridica del canone pagato, emerge con evidenza che la riscossione della tariffa mediante ruolo è assoggettata alle disposizioni generali in materia e, pertanto, al presupposto che il relativo credito da riscuotere attraverso l’iscrizione a ruolo risulti da titolo avente efficacia esecutiva.Poiché nella fattispecie le fatture del gestore del servizio idrico integrato, non costituiscono titolo esecutivo, ma semplicemente corrispettivi contrattuali delle prestazioni di servizio rese ai privati utenti, la riscossione tramite ruolo non sia applica al caso de quo. Pertanto la riscossione della tariffa per il servizio idrico integrato non può avvenire tramite lo strumento del ruolo.
Dott.ssa Antonella Vizza
SLCV