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Le pene previste per la guida in stato di ebbrezza

Prima delle disposizioni modificative introdotte dall’articolo 5 del d.l. 3 agosto 2007, n. 117, l’articolo 186 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, la cui ultima versione era dovuta alla legge 1° agosto 2003, n. 214, di conversione del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, era strutturato, per quanto qui interessa, nei termini seguenti: il comma 1 sanciva il divieto di “guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche”; la prima parte del comma 2 delineava la fattispecie incriminatrice di guida in stato di ebbrezza alcolica: chiunque violava il divieto (guidava, cioè, in stato di ebbrezza) era punito con le pene congiunte dell’arresto fino ad un mese e dell’ammenda da euro 258,00 a euro 1.032,00; il comma 6 stabiliva che, qualora dall’accertamento fosse risultato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l’interessato era da considerarsi in stato di ebbrezza ai fini dell’applicazione delle sanzioni, penali ed amministrative.
Per il principio del libero convincimento, per l’assenza di prove legali e per la necessità che la prova non dipenda dalla discrezionale volontà della parte interessata, il giudice poteva dimostrare l’esistenza dello stato di ebbrezza sulla base delle circostanze sintomatiche, desumibili in particolare dallo stato del soggetto (alterazione della deambulazione, difficoltà di movimento, eloquio sconnesso, alito vinoso, ecc.) e dalla condotta di guida.
L’articolo 5 del d.l. 3 agosto 2007, n. 117 ha riscritto l’articolo 186 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, trasformando in illecito amministrativo il rifiuto di sottoporsi all’accertamento, ma non abolendo, neppure in parte, la fattispecie di guida in stato di ebbrezza ed inasprendone anzi l’apparato sanzionatorio.
In particolare, le pene principali sono state differenziate in base alla gravità della violazione:
• prima fascia, lettera a): ammenda da 500 a 2000 euro e arresto fino ad un mese se il tasso alcol emico accertato é superiore a 0,5 grammi per litro e non superiore a 0,8 (la previsione dell’arresto è stata, poi, soppressa dalla legge di conversione 2 ottobre 2007, n. 160 e la contravvenzione è, dunque, tornata ad essere oblabile, questa volta ai sensi dell’articolo 162 c.p.);
• seconda fascia, lettera b): ammenda da 800 a 3.200 euro ed arresto fino a tre mesi (elevato a sei mesi dall’articolo 4 del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125) se il tasso alcolemico accertato é superiore a 0,8 grammi per litro e non superiore a 1,5;
• terza fascia, lettera c) : ammenda da 1.500 a 6.000 euro ed arresto fino a sei mesi (ora da tre mesi ad un anno per effetto dell’intervento dei provvedimenti legislativi da ultimo citati) se il tasso alcolemico accertato é superiore a 1,5 grammi per litro.
Le tre “fasce” contravvenzionali sopra indicate integrano fattispecie autonome di reato. Non si è in presenza, in altre parole, di una fattispecie “base”, quella di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 186, e di circostanze aggravanti per il caso in cui il tasso alcolemico sia superiore ai limiti fissati alle lettere b) e c) del comma medesimo.
Non vi è ragione di ritenere che il nuovo sistema sanzionatorio precluda oggi al giudice di poter dimostrare l’esistenza dello stato di ebbrezza sulla base delle circostanze sintomatiche
 

Avv. Raffaele Scionti

SLCV

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