Legge 104/1992: agevolazioni fiscali ed acquisto veicoli.
Al momento dell’acquisto di un veicolo, nuovo o usato, le persone disabili o i familiari che le hanno fiscalmente in carico possono usufruire di una riduzione dell’aliquota IVA che viene calcolata nella misura del 4%. Tale agevolazione è applicabile agli importi relativi all’acquisto dell’auto, agli eventuali adattamenti e relativi accessori ed alla manodopera per la predisposizione degli stessi adattamenti (sui veicoli nuovi e usati). E’ esclusa l’agevolazione per le spese di manutenzione, riparazione ed acquisto di pezzi di ricambio. L’agevolazione è applicabile ad un solo veicolo e una volta ogni 4 anni a meno che il veicolo sia stato cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico per distruzione, rottamazione o furto senza ritrovamento. Si può usufruire dell’agevolazione IVA per l’acquisto di veicoli a benzina (fino a 2000 cc) e diesel (fino a 2800 cc) appartenenti alle seguenti categorie: a) motocarrozzette, veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria; b) motoveicoli per trasporto promiscuo veicoli a tre ruote destinati al trasporto o cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente; c) motoveicoli per trasporti specifici veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo; d) autovetture e veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente; e) autoveicoli per trasporto promiscuo veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 o 4,5 tonnellate se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente; f) autoveicoli per trasporti specifici veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo. Le persone cieche assolute, cieche parziali, ipovendenti gravi e sordomute possono usufruire della riduzione dell’aliquota IVA solo per l’acquisito di veicoli appartenenti alle ultime tre categorie (autovetture, autoveicoli per il trasporto promiscuo ed autoveicoli per trasporti specifici) e sono esclusi dal beneficio gli acquisti relativi a motocarrozzette e motoveicoli.
Sono esclusi dall’agevolazione relativa all’IVA i camper per i quali è invece prevista la detrazione fiscale del 19%. In merito all’intestazione del veicolo, si fa presente che se la persona disabile è titolare di redditi propri, il veicolo ed i documenti comprovanti la spesa sostenuta (fattura) devono essere a lei intestati; mentre nel caso in cui la persona disabile sia fiscalmente a carico di un familiare, l’autoveicolo ed i relativi documenti comprovanti la spesa possono essere indifferentemente intestati all’interessato oppure al familiare. Per i veicoli acquistati senza adattamenti la riduzione dell’IVA spetta anche purché destinati al trasporto di persone disabili appartenenti ad una delle seguenti categorie: a) persone con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni a cui sia stata riconosciuta la condizione di persona handicappata in situazione di gravità; b) persone cieche assolute, cieche parziali, ipovendenti gravi o sordomute; c) persone con deficit intellettivo o psichico riconosciute handicappate in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3 comma 3 della legge 104/92 dalle competenti commissioni mediche e con il diritto a percepire l’indennità di accompagnamento. Per ottenere la riduzione dell’aliquota IVA è necessario presentare documenti sotto specificati al momento dell’acquisto direttamente al rivenditore, a sua volta il rivenditore dovrà riportare gli estremi della norma che dà diritto alla riduzione IVA sulla fattura: a) fotocopia del certificato di handicap o di invalidità da cui risulti la disabilità motoria; b) fotocopia della patente speciale; c) fotocopia del libretto di circolazione sul quale siano riportati gli adattamenti prescritti (se si tratta di veicolo con adattamenti); d) autocertificazione (in sostituzione dell’atto notorio) ove si dichiari che negli ultimi 4 anni non è stata acquistata un auto con la riduzione dell’aliquota IVA oppure la cancellazione dal PRA del veicolo per demolizione o furto; e) eventuale fotocopia della dichiarazione dei redditi o autocertificazione nel caso in cui il veicolo sia intestato ad un familiare che ha fiscalmente in carico la persona disabile.
Avv. Raffaele Scionti
SLCV