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Liti tributarie pendenti: ecco le modalità di definizione in via transattiva con l’Agenzia delle entrate (#in)

 La Manovra Estiva 2011 (D.L. 06/07/2011 n. 98) ha re-introdotto la disciplina sulla definizione delle liti pendenti prevista dall’art. 16 della L. 289/02, contenuto nella normativa relativa ai condoni fiscali del 2002. La norma riguarda tutte le liti fiscali fino a 20 mila euro (al netto di sanzioni e interessi) instaurate con l’Agenzia delle Entrate e ancora pendenti al 1° maggio 2011. Tale misura, evidentemente, è finalizzata a favorire la pronta risoluzione delle controversie tributarie con l’Agenzia delle Entrate, a seguito di provvedimenti impositivi da parte della stessa Agenzia, come avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione, rimanendo esclusi, invece, gli atti di mera liquidazione o riscossione delle imposte dovute (cartelle di pagamento, avvisi di liquidazione).
Vediamo quali sono le condizioni per poter parlare di liti suscettibili di definizione:
1. E’ essenziale che la lite sia pendente alla data del 1° maggio 2011, circostanza che sussiste se a tale data è stato presentato il ricorso, anche tardivo, e non è stata resa una pronuncia definitiva;
2. Il valore della lite non deve essere superiore a 20.000 Euro;
3. Il valore della lite si calcola considerando soltanto l’importo dell’imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo (eccetto quella divenuta definitiva nel corso del giudizio, oppure riconosciuta non dovuta dal fisco in autotutela).
4. Se la controversia riguarda solo l’irrogazione di sanzioni non collegate al tributo ( e quindi non interessi, indennità di mora ed eventuali sanzioni), il valore della lite sarà dato dall’importo delle sanzioni.
Altro aspetto essenziale, è vedere a quanto ammonta la somma dovuta:
1. Per le controversie di valore fino a 2 mila euro è dovuto l’importo forfetario di 150 Euro;
2. Per liti di valore superiore abbiamo:
• al 10% del valore, se è soccombente l’Agenzia;
• al 50% del valore, se è soccombente il contribuente;
• al 30% del valore, se non vi è ancora alcuna pronuncia.
Ciò posto, passiamo ora ad una breve panoramica di quelle che sono le formalità più rilevanti da rispettare, ai fini di una corretta compilazione della domanda di definizione che dovrà essere presentata dal soggetto passivo d’imposta per poter usufruire del beneficio in questione.

Presentazione e sottoscrizione della domanda: I contribuenti interessati a chiudere i conti con il fisco possono prendere a riferimento tutti i chiarimenti che sono già stati forniti dall’Amministrazione finanziaria, in occasione dell’emanazione dell’art. 16 della L. 289/02. Iniziamo con il dire che la domanda dovrà essere presentata entro il 31 marzo 2012, portandola a mani presso l’Ufficio compente o spedendola a mezzo di raccomandata A/r. Il relativo modello, poi, – scaricabile dal sito delle Entrate o reperibili presso i suoi uffici locali – dovrà essere sottoscritto da chi ha introdotto il giudizio (Tributario o Civile) anche nel caso in cui si definisca una lite per la quale è richiesta l’assistenza di un difensore. In alternativa, è prevista la possibilità della sottoscrizione da parte del rappresentante a cui siano stati conferiti dal ricorrente poteri che lo autorizzino a definire la lite. Tra i soggetti abilitati a presentare la domanda, vi sono pure il successore a titolo universale del ricorrente, oppure uno dei coobbligati, nel caso di debitori in solido.
Il pagamento e la domanda: Le somme dovute dovranno essere versate in unica soluzione entro il 30 novembre 2011. La domanda di definizione dovrà, invece, essere presentata entro il 31 marzo 2012.
Sospensione dei giudizi e dei termini: Le controversie che rientrano nella definizione agevolata sono sospese fino al 30 giugno 2012. Fino alla stessa data sono sospesi i termini per proporre ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio.

Dr.ssa Cristina Naccarato
SLCV

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