Multe e noleggio auto: chi paga?
La gestione delle multe da parte della società noleggiatrice è un servizio per così dire “obbligatorio” sottoscritto alla firma dell’accordo di locazione. Tutte le multe vengono in prima battuta notificate alla società di noleggio come intestataria dei veicoli, la quale procederà poi alla rinotifica delle stesse. Responsabile delle infrazioni è infatti il trasgressore (cioè il conducente del veicolo), insieme al locatario (la società o il professionista che ha sottoscritto il contratto di noleggio) e non il proprietario delle auto, cioè la società di noleggio, come invece succede nel caso di auto private. Unico caso in cui la società di noleggio, dunque il proprietario del veicolo, non riceve notifica della trasgressione al codice della strada si ha quando il trasgressore viene fermato direttamente dall’ente di polizia. In generale si può dire dunque che il comportamento adottato dalle società di noleggio nella gestione delle contravvenzioni è quello, tout court, della rinotifica delle multe, la soluzione più flessibile nel processare le diverse situazioni che si possono verificare con le macchine noleggiate: decurtazioni di punti dalle patenti degli utilizzatori, veicoli in car pooling etc..
A volte le società di noleggio, anziché rinotificare la multa, possono pagarla anche direttamente e rifatturarla successivamente al cliente, una prassi che, con l’introduzione della patente a punti sembra più comoda ma… diventa “problematica” e sconsigliabile. In caso di infrazioni che prevedono infatti oltre alla sanzione pecuniaria, anche la decurtazione di punti, la società noleggiatrice è costretta a comunicare anche il nome dell’utilizzatore che era alla guida al momento della trasgressione, pena un’ulteriore sanzione economica che poi si riverserà nella successiva fatturazione al cliente. Il pagamento diretto della contravvenzione impedisce inoltre automaticamente la possibilità dell’utilizzatore di fare ricorso, in quanto il pagamento della multa rende vana la sua impugnazione. Una prassi del genere, pertanto, che priva gli utilizzatori del diritto di appello, anziché semplificare la gestione e le incombenze burocratiche per il cliente, può, al contrario, creare malcontento e disagio senza contare che si configura anche come parzialmente lesiva dell’esercizio di un diritto.
Avv. Raffele Scionti
SLCV