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Nessun mantenimento all’ex che convive con un soggetto benestante #in

L’assegno di mantenimento non è più un diritto dell’ex coniuge, se il nuovo partner è benestante. La Cassazione, con la sentenza n°22337 del 27 ottobre 2011, ha rigettato il ricorso di una donna che chiedeva il mantenimento all’ex marito, nonostante la comprovata nuova convivenza con altro uomo beneficiario di ben due redditi.  Due coniugi si separano. La separazione viene pronunciata con addebito al marito. Tuttavia, alla ex moglie il giudice riconosce il diritto a un esiguo assegno di mantenimento. Infatti, la ex convive con un altro uomo che gode di redditi tali da far ritenere che la donna possa condurre una vita adeguata a quella condotta in costanza di matrimonio. Ma, la donna non è soddisfatta e promuove appello. La Corte di appello conferma la pronuncia di primo grado. Quanto all’ammontare dell’assegno di mantenimento, il giudice di appello tiene conto dell’avvenuto accollo da parte del marito dell’onere di conduzione della casa coniugale, della sua contribuzione esclusiva per il mantenimento dei figli, nonché della convivenza della donna con un collega di lavoro, professore di scuola , ma beneficiario di un reddito superiore per effetto di parallela attività professionale. Avverso la pronuncia di appello, la moglie promuove ricorso per Cassazione, ma non ottiene nulla. Infatti, con la sentenza n. 22337/2011,  la Suprema Corte rigetta il ricorso. La ricorrente deduce vizio di motivazione, per la rilevanza attribuita alla sua convivenza con il collega nel giudizio relativo alla comparazione fra le posizioni economiche degli ex coniugi. Tale rilevanza sarebbe stata tuttavia riconosciuta a torto, anche in considerazione dell’assenza di prova in merito al reddito goduto dal convivente, che sarebbe stato gravato dall’onere di corresponsione degli assegni di mantenimento in favore di moglie e figlie. La censura non coglie nel segno. La Corte osserva che la statuizione censurata, attinente al mancato accertamento del divario economico esistente tra i due coniugi separati, è riconducibile a valutazione di merito. In particolare il giudice di merito ha formulato tale valutazione in considerazione del fatto che le condizioni economiche e affettive della ex, queste ultime con evidente riferimento alla sua relazione con il collega, unitamente ai risparmi di spesa di cui la stessa aveva beneficiato per effetto degli oneri economici assunti dal coniuge per il mantenimento dei figli, non avrebbero consentito il riconoscimento dall’assegno di mantenimento in suo favore, pertanto il giudice ha espresso il proprio convincimento sulla base di argomentazioni sufficientemente motivate e immuni da vizi logici, insindacabili in sede di legittimità. Né a diverse conclusioni può indurre la circostanza che il giudice di appello non avrebbe avuto conoscenza del reddito del convivente, per cui non sarebbe stato in grado di affermarne la consistenza. Al riguardo va infatti precisato che il giudice di appello non ha espresso giudizi in merito all’entità del suddetto reddito ma, semplicemente, si è limitato a rilevare che, stante l’accertata convivenza della donna con il collega e la duplicità di redditi da quest’ultimo goduto, nonché tenuto conto dei risparmi di cui la moglie avrebbe beneficiato per l’acquisita possibilità di utilizzare lo stipendio a proprio esclusivo vantaggio, si sarebbe determinata una sostanziale coincidenza della situazione economica della ricorrente, quale goduta durante e dopo il matrimonio. La questione relativa alla convivenza con altra persona di un coniuge separato, che sia istante per la condanna dell’ex coniuge alla corresponsione di un assegno di mantenimento in proprio favore, non rientra nel campo delle eccezioni in senso proprio, ma costituisce uno degli argomenti di cui il giudice, sulla base dei dati correttamente acquisiti nel corso dell’istruttoria, deve tener conto per decidere sul punto sottoposto al suo esame, consistente nell’esistenza del diritto al riconoscimento dell’assegno.
                                                            Dr.ssa Silvia Reda
Studio Legale Commerciale Villecco e Associati
 

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