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Nulla la multa irrogata per eccesso di velocità dall’autovelox senza l’intervento dell’agente di polizia

La Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 7785 del 05.04.2011, ha respinto il ricorso proposto da un Comune nei confronti di un automobilista al quale era stata contestata una multa per eccesso di velocità rilevata con autovelox, poiché a parere della Corte l’Amministrazione non ha adeguatamente dimostrato che il rilevamento dell’inflazione è stato effettuato da un agente preposto al servizio di polizia stradale.
È pertanto annullabile la multa irrogata per eccesso di velocità rilevata da un autovelox se dal verbale di accertamento non risulta che il rilevamento è stato effettuato da un agente preposto al servizio di polizia stradale.
La Suprema Corte ha dato ragione all’automobilista che lamentava la mancata partecipazione alla attività di «elaborazione dell’accertamento» di un agente di polizia, unico abilitato ad attribuire fede privilegiata all’accertamento stesso
Nel caso de quo, poi, l’Amministrazione aveva ammesso di aver affidato “l’intera gestione” degli apparecchi ad una ditta privata e aveva solo genericamente asserito che la supervisione veniva svolta dalla Polizia municipale; in tal modo sarebbe rimasto indimostrato lo svolgimento di quell’elemento di certezza e legalità che “solo la presenza del pubblico ufficiale può garantire al cittadino”.
Il Comune ricorrente avrebbe invece dovuto confutare tale convincimento, dimostrando che l’assistenza tecnica di un privato operatore era limitata all’installazione ed all’impostazione dell’apparecchiatura, secondo le indicazioni del pubblico ufficiale; che la gestione delle apparecchiature elettroniche per l’accertamento delle infrazioni era rimasta riservata ai pubblici ufficiali e che l’assistenza tecnica dell’operatore privato era configurabile come un ruolo subordinato a quello dei vigili urbani.
Pertanto, in tema di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, le sanzioni irrogate a seguito di rilevazione, a mezzo di apparecchiature elettroniche regolarmente omologate, di violazioni dei limiti di velocità sono nulle se dal verbale di contestazione non risulta chiaramente che il ruolo dell’apparecchiatura tecnica è stato sempre e comunque subordinato a quello dei vigili urbani.
Dott.ssa Antonella Vizza
SLCV

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