Preclusioni processuali. La mancata tempestiva contestazione salva la CTU nulla.
Preclusioni processuali. La mancata tempestiva contestazione salva la CTU nulla.
Con la sentenza n. 1807/2016 pubblicata il 10/11/2016 la Corte di Appello di Catanzaro ha ribadito il principio già acclarato dalla costante giurisprudenza di legittimità secondo il quale le contestazioni delle parti in causa, avverso le risultanze della CTU, sono soggette al regime preclusivo dell’art. 157 c.p.c., con la conseguenza che, se non tempestivamente rilevate nella prima istanza o difesa successiva al deposito dell’elaborato peritale, devono ritenersi sanati.
La Corte, infatti, ha avuto cura di sottolineare come il sistema delle preclusioni nel giudizio civile si configura come regola funzionale alla concreta attuazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, che ha trovato espressa e puntuale affermazione nella sopravvenuta nuova formulazione dell’art. 11 della Costituzione.
Nella fattispecie in esame, la violazione dell’art. 198 cpc, contestata dagli appellanti al CTU per aver esaminato documenti contabili non regolarmente prodotti in causa, essendo fonte di nullità relativa, era soggetta al regime preclusivo dell’art. 157 c.p.c. e pertanto da sollevare nella udienza di esame alla CTU e non, come verificatosi, con la comparsa conclusionale.
Inoltre la Corte, con interpretazione davvero autentica ed innovativa rispetto al principio testè enunciato, ha espresso l’ulteriore regola che occorre sempre svolgere specifiche contestazioni circa l’ampliamento del materiale probatorio sia da parte del CTU che della controparte e non limitarsi a svolgere generiche confutazioni di presunta nullità.
La sentenza in commento, infine, riafferma un concetto molto importante in ordine alle conseguenze dell’utilizzo di documentazione non prodotta in causa senza il consenso delle parti, in conformità alla Giurisprudenza della Cassazione che ha assunto un orientamento univoco e costante: “Il CTU può utilizzare documenti che non siano ritualmente prodotti in causa solo se le parti lo consentano e ciò anche nell’ambito dell’esame contabile; se ne tiene conto in mancanza di consenso, la consulenza è nulla con possibilità di sanatoria per effetto della mancata deduzione nella prima istanza o difesa successiva al deposito” (Cass. Civ. sez III n. 13401/05, Cass. Civ. sez. II n. 12231/02)”.
Avv Ombretta Alitto
SLCV