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REGIME COMUNIONE DE RESIDUO – INOPPONIBILE AL CREDITORE IPOTECARIO PRIMA DELL’ANNOTAZIONE NEL REGISTRO DELLO STATO VICILE

Il REGIME DI COMUNIONE DE RESIDUO E’ INOPPONIBILE AL CREDITORE IPOTECARIO CHE HA ACQUISITO IL PRIVILEGIO PRIMA DELL’ANNOTAZIONE NEL REGISTRO DELLO STATO CIVILE A MARGIME DELL’ATTO DI MATRIMONIO
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Interessante pronuncia del Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Castrovillari che ha ritenuto di dover rigettare la richiesta cautelare di sospensione della procedura esecutiva avanzata da coniugi in regime separazione dei beni, nonostante la notifica del pignoramento fosse stata diretta solo ad uno dei due e la quota del bene fosse stata pignorate per l’intero.
La fattispecie è del tutto particolare poiché afferisce ad un caso di comunione de residuo su cui la giurisprudenza non si pronunciata di frequente.
I coniugi avevano optato, in corso di matrimonio, ma prima della notifica del pignoramento immobiliare, per il regime di separazione dei beni, ma avevano proceduto all’acquisto del bene pignorato quando erano ancora in regime di comunione, dichiarando espressamente, però, che l’acquisto era stato fatto a titolo personale solo da uno dei due che intendeva destinarlo all’esercizio dell’impresa in conformità a quanto previsto dall’art. 178 c.c…
Gli opponenti lamentavano che uno dei due coniugi, trovandosi dopo la separazione in “comunione de residuo”, era titolare del 50% del bene pignorato e che per questo motivo era da considerarsi comproprietario non debitore.
Affermavano quindi che il creditore avrebbe potuto assoggettare a pignoramento solo la quota ideale indivisa di titolarità del coniuge debitore per poi procedere ad un giudizio di divisione non essendo il bene divisibile in natura, per come previsto dagli artt.599 e 600 c.p.c..
Omettevano, però, di precisare che il bene pignorato era stato concesso, da parte del coniuge che lo aveva acquistato nella vigenza regime di cui all’art.178 c.c., prima del pignoramento e prima dello scioglimento della comunione, a garanzia dell’obbligo restitutorio di mutuo fondiario con ipoteca regolarmente iscritta in favore del creditore pignorante.
Ebbene, la pronuncia è di rilevante interesse perché dopo aver confermato quello che in giurisprudenza è ormai pacifico e, cioè, che il creditore pignorante, ogni qualvolta assoggetta ad esecuzione un bene immobile di una soggetto coniugato deve verificare il regime dei coniugi al momento dell’acquisto nonché verificare il regime patrimoniale dei coniugi al momento del pignoramento, si pronuncia in merito alla c.d. comunione de residuo, e cioè a quella situazione particolare di beni acquistati in comunione ma a titolo personale, che restano in comunione al momento dello scioglimento di questa.
La pronuncia afferisce al caso particolare del creditore ipotecario che ha acquisito il privilegio prima del verificarsi della c.d. comunione de residuo, perché sancisce che, in questo caso, l’istituto di credito ha diritto di aggredire il bene in via esecutiva nella sua interezza e che il coniuge opponente non debitore, costituendosi, sana qualsivoglia irregolarità verificatasi in relazione alla omessa notifica del pignoramento.
Si può desumere, da detta pronuncia, quindi, che tale particolare regime patrimoniale è opponibile ai terzi esclusivamente a partire dalla data di annotazione a margine dell’atto di matrimonio negli appositi registri dello stato civile e, comunque, mai al creditore ipotecario che ha eseguito il procedimento esecutivo successivamente all’annotazione e in forza di ipoteca iscritta precedentemente.
Ogni vincolo successivo alla iscrizione ipotecaria, ovvero ogni atto distrattivo del bene è inopponibile o, comunque, irrilevante, per il creditore pignorante, al pari della situazione giuridica che si crea anche nel più frequente caso di costituzione di fondo patrimoniale, ovvero, anche se con modalità espropriative diverse, nel caso di pignoramento di bene ipotecato, poi venduto a terzi non debitori.

Avv. Alessandra Villecco

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