Responsabilità contabile amministratori
Responsabilità contabile amministratori: l’amministratore non può richiamare il parere favorevole della struttura tecnico-amministrativa come esimente delle proprie responsabilità contabili.
Questo commento mette in evidenza la criticità della condotta dell’amministratore locale in relazione a tre fattispecie piuttosto comuni:
- Non basta il parere favorevole degli uffici o del revisore per esimere l’amministratore dalla propria responsabilità amminsitrativa e contabile;
- Basta un solo intervento di un consigliere che denunci l’illegittimità dell’atto per aggravare la posizione degli altri amministratori consenzienti;
- Le dichiarazioni rese in consiglio possono essere utilizzate per l’accertamento della responsabilità.
Sentenza n. 122/2021 della Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria della Corte dei Conti
E’ quanto afferma la sentenza n. 122/2021 della Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria della Corte dei Conti, in merito ad una opposizione a provvedimento sanzionatorio a carico di amministratori ritenuti responsabile d’avere provocato il dissesto dell’Ente.
L’esimente politica
A nulla è valso, da parte delle difese, invocare la c.d. esimente politica secondo cui “la colpevolezza degli organi politici che abbiano adottato provvedimenti ritenuti forieri di danno debba essere esclusa qualora i provvedimenti siano stati adottati sulla base di pareri tecnici e contabili, in ossequio al principio di separazione tra l’attività d’indirizzo e controllo e quella di gestione“.
Ha infatti preliminarmente osservato il giudice che la ratio della separazione tra attività di indirizzo politico e controllo di quella di gestione risiede nella tutela della buona fede e dell’affidamento degli organi di governo, in sede di adozione di atti deliberativi che necessitano di un’istruttoria tecnico-amministrativa particolarmente complessa, e consegue al principio di netta separazione e divieto di interferenza tra funzioni di indirizzo politico spettanti agli amministratori pubblici e attività gestorie di competenza dirigenziale.
Il presupposto di applicazione dell’esimente de qua non si configura nella fattispecie esaminata dal giudice.
Infatti, in disparte la circostanza che le dichiarazioni circostanziate riportate nel verbale delle sedute consiliari di un consigliere, in ordine all’erroneità degli atti, sono tali da escludere la buona fede dei componenti la giunta comunale, come affermato dalla giurisprudenza della Corte dei Conti la scriminante politica non è applicabile nelle materie riservate agli organi di governo, nelle quali gli uffici amministrativi e tecnici della struttura abbiano espletato funzioni istruttorie o consultive e comunque di mero supporto strumentale (Sez. II d’Appello n. 111/2018; Sez. II d’Appello, n. 29/A/1999; n. 303/A/2003; Sez. Lazio, 2087/2005; Sez. Lombardia, n. 323/2003; Sez. I d’Appello n. 407/2017; Sez. III d’Appello n. 129/2017).
Esclusa pure con i pareri favorevoli di uffici e revisore
Inoltre, “per pacifica giurisprudenza, la suddetta esimente non è applicabile nel caso di atti che, come l’approvazione del rendiconto di esercizio, sono assegnati dalla legge alla competenza di un organo politico” e “la presenza di pareri favorevoli e/o l’assenza di rilievi di legittimità da parte del Segretario-Direttore generale o dei Revisori dei conti non sono sufficienti a dispensare i componenti dell’organo politico dalle loro eventuali responsabilità” e che, in definitiva, “dispensare i componenti dell’organo politico da ogni responsabilità significherebbe praticamente ridurre, contrariamente alla volontà del legislatore, la deliberazione di Consiglio comunale di approvazione del rendiconto a mera ratifica di decisioni assunte da altri” (Sez. Campania nn. 1071/2018 e 314/2019).
Per quanto sopra rappresentato, è da ritenersi inequivocabilmente sussistente il nesso causale tra la condotta tenuta dal sindaco e dagli assessori e il dissesto del comune dichiarato dal Commissario straordinario.
Si salva il dissenziente
E’ stata invece accolta l’opposizione al provvedimento sanzionatorio dell’assessore dissenziente, non ravvisando nella sua condotta alcun contributo causale al dissesto dell’ente.
E la condotta tenuta dagli amministratori nel corso delle sedute deliberative ha piena valenza ai fini dell’accertamento della responsabilità ammnistrativa e contabile degli stessi, atteso quanto deciso dalla Corte dei Conti Puglia, Sez. giurisdiz., Sent., (data ud. 19/07/2018) 23/05/2019, n. 314, che ha di fatto rigettato, per il caso specifico, il principio secondo cui non sarebbe collegabile la responsabilità degli amministratori alle dichiarazioni politiche rese nel corso del dibattito consiliare; il principio, in particolare, non sarebbe applicabile quando dal contenuto dell’intervento emergerebbe che lo stesso si sia focalizzato esclusivamente su tematiche di carattere giuridico-contabili per perorare l’adozione di un provvedimento illegittimo.
Non serve neppure ridursi il compenso per scampare alla sanzione
In ordine alla quantificazione delle sanzioni il Collegio giudicante ha quindi ritenuto di confermare quanto statuito dal Giudice designato, il quale nel caso di specie ha tenuto in debita considerazione sia la circostanza che i convenuti hanno in realtà operato nel contesto di una situazione finanziaria già compromessa nel corso degli esercizi pregressi e sia che, al fine di non aggravare la situazione finanziaria dell’Ente, gli stessi abbiano rinunciato alle loro indennità per un certo periodo di tempo.
Revisore Enti Locali