Revisione automobili: il rapporto fiduciario tra imprese private, automobilisti e Pubblica Amministrazione.
Le automobili devono essere tenute in condizioni tali da garantire la sicurezza e da contenere il rumore e le emissioni nocive entro i limiti stabiliti dalla legge (articolo 79 del Codice della strada). Per questo motivo devono essere sottoposte a revisione a scadenze prefissate (articolo 80).
Dal primo gennaio del 2000, anche in Italia le revisioni rispettano le norme comunitarie: la prima verifica deve essere effettuata quattro anni dopo la prima immatricolazione, le successive ogni due anni.
Chi viene colto a circolare senza aver sottoposto il proprio veicolo a revisione viene punito con una multa e con il ritiro della carta di circolazione, che viene spedita all’ufficio del Dtt (Dipartimento trasporti terrestri, la ex Motorizzazione) competente sul luogo in cui è stata accertata l’infrazione e restituita soltanto dopo il superamento dell’esame, che in questi casi deve avvenire per forza al Dtt (dal 1° gennaio 2002 i veicoli con carta di circolazione ritirata non possono più essere revisionati in un’officina privata). Se la violazione viene accertata in autostrada, il mezzo viene subito preso in consegna dal carro attrezzi. Se, invece, il fatto avviene sulle altre strade, si può portare l’auto da soli fino a un luogo privato indicato dal conducente e riportato sul verbale seguendo l’itinerario più breve.
Appare chiara quindi l’importanza della revisione non solo dal punto di vista della necessaria sicurezza del veicolo, ma anche dal punto di vista amministrativo.
Come a molti è noto, l’art. 80 del Codice della strada prevede, al comma ottavo, l’affidamento delle revisioni degli autoveicoli ad imprese di autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista, ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza attività di commercio di veicoli, esercitino altresì, con carattere strumentale o accessorio, l’attività di autoriparazione. È inutile dire che la scelta dell’officina autorizzata va ponderata bene per evitare spiacevoli sanzioni ed essere coinvolti anche in guai di natura amministrativa (rifare la revisione con aggravio di costi) e anche penali (nel caso di concorso in falso e truffa).
Infatti stabilisce ancora il predetto articolo, al comma undicesimo, che “ nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che l’impresa non sia più in possesso delle necessarie attrezzature, oppure che le revisioni siano state effettuate in difformità dalle prescrizioni vigenti, le concessioni relative ai compiti di revisione sono revocate”.
La norma quindi prevede la revoca delle concessioni, oltre che per il mancato possesso dei necessari strumenti, nel caso che venga accertata l’effettuazione di revisioni non conformi alle prescrizioni in vigore, anche se non di una singola revisione.
Nella interpretazione della disposizione il dato letterale, che collega la revoca della concessione a più di un controllo ed a più di una revisione, va a coincidere con la ”ratio” della norma, che è individuabile nella esigenza di sanzionare il venir meno del rapporto fiduciario che deve sorreggere l’affidamento dei compiti di revisione già di competenza pubblica ad imprese private e che non può certamente, secondo principi di comune esperienza, che cessare a seguito di reiterate violazioni delle prescrizioni in proposito dettate o a seguito di un eclatante episodio idoneo a dimostrare di per sé il venir meno di detto rapporto. Del resto, va ricordato che integra gli estremi del reato di falsità ideologica in atto pubblico la condotta di colui che, in qualità di proprietario, amministratore o collaboratore di un’officina autorizzata alla revisione delle auto, attesti falsamente sul libretto di circolazione l’avvenuta revisione delle auto, in quanto contiene l’attestazione del pubblico ufficiale di un’attività direttamente compiuta o di un fatto avvenuto alla sua presenza; si tratta, infatti, di attività della P.A. disciplinata da norme di diritto pubblico (art. 80, commi primo – sedicesimo, c.s.) di guisa che a coloro che la svolgono è riservata la qualifica di pubblici ufficiali in quanto formano o concorrono a formare la volontà della P.A. per mezzo dei poteri certificativi ad essi conferiti dalla legge.
Occorre quindi fare attenzione perché un adempimento importante, non finisca in mano a persone malfidate.
Avv. Raffaele Scionti
SLCV