Risarcibilità del danno da fermo tecnico
È ormai noto che, in caso di incidente automobilistico, il proprietario dell’autovettura danneggiata ha il diritto di richiedere anche il risarcimento del danno conseguente alla impossibilità di utilizzare il mezzo durante il tempo necessario per la riparazione: si tratta del cd. fermo tecnico.
La recente sentenza n.5543 del 9.3.2011 interessa proprio tale argomento: la Corte di Cassazione infatti,pronunciandosi in tema di risarcimento danni da incidenti stradali, ha sentenziato che il c.d. “danno da fermo tecnico” del veicolo incidentato non può considerarsi sussistente “in re ipsa”, quale conseguenza automatica dell’incidente, ma necessita, per converso, di esplicita prova, che attiene tanto al profilo della inutilizzabilità del mezzo meccanico in relazione ai giorni in cui esso è stato sottratto alla disponibilità del proprietario, tanto a quello della necessità del proprietario stesso di servirsene, così che, dalla impossibilità della sua utilizzazione, ne sia derivato un danno.
Con la decisione in esame, la Corte di Cassazione ha effettuato una netta ed decisa inversione di rotta, se si tiene conto che, la giurisprudenza di legittimità ha sempre sostenuto l’orientamento secondo cui il danno subito dal proprietario dell’autovettura per l’impossibilità di utilizzarla durante il tempo necessario alla sua riparazione, può essere liquidato in via equitativa, indipendentemente da una prova specifica in ordine al danno subito, in quanto, anche durante la sosta, egli è tenuto a sopportare le spese di gestione del veicolo, che è, altresì, soggetto ad un naturale deprezzamento di valore.
In altri termini il cd. fermo tecnico sarebbe liquidabile senza la necessità di una prova specifica dello stesso giacché ciò che rileva ai fini della liquidazione è il semplice fatto che il proprietario sia stato privato dell’utilizzo del mezzo per un determinato periodo di tempo e ciò anche a prescindere dall’uso effettivo a cui esso era destinato.
Invero, alla luce della recente pronuncia fornita dalla Suprema Corte, per poter essere risarcibile, il danno da fermo tecnico dovrà essere esplicitamente provato; tale prova attiene tanto al profilo della inutilizzabilità del mezzo meccanico in relazione ai giorni in cui esso è stato sottratto alla disponibilità del proprietario, tanto a quello della necessità del proprietario stesso di servirsene.
Dott.ssa Antonella Vizza
SLCV