Risarcimento dei danni da circolazione stradale. Microlesioni permanenti.
Per i danni da circolazione stradale le tabelle del tribunale di Milano si applicano su tutto il territorio nazionale
Con la sentenza resa in data 7 giugno 2011 dalla III sezione civile, la Corte di Cassazione ha fornito alcune importanti indicazioni in tema di liquidazione del danno alla persona.
Infatti, dopo avere affermato che i valori di riferimento per la liquidazione del danno alla persona adottati dal Tribunale di Milano “costituiranno d’ora innanzi, per la giurisprudenza di questa Corte, il valore da ritenersi equo e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee a aumentarne o ridurne l’entità”, la Corte ha anche preso posizione in ordine alla applicazione coattiva o meno del Dm (attualmente quello del 27 maggio 2010) di valutazione delle micropermanenti di cui all’articolo 139 del Codice delle assicurazioni.
Nella suddetta sentenza è stato precisato che per i postumi di lieve entità non connessi alla circolazione stradale varranno i criteri di liquidazione ordinari ed equitativi adottati dai tribunali (e quindi le tabelle milanesi) e non quelli posti dall’articolo 139 del Codice delle assicurazioni per ragioni che la Corte ritiene preclusive di una applicazione analogica dei criteri ministeriali ai casi non relativi alla circolazione automobilistica.
Al contrario, “quante volte la lesione derivi dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti, il danno non patrimoniale da micro permanente non potrà che essere liquidato, per tutti i pregiudizi areddituali che derivino dalla lesione del diritto alla salute, entro i limiti stabiliti dalla legge mediante il rinvio al decreto annualmente emanato dal ministero della Attività produttive (ex articolo 139, comma V), salvo l’aumento da parte del giudice, in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato (art. 139 comma III)”.
In buona sostanza, la Corte ha stabilito che per le lesioni micropermanenti non causate con veicoli a motore e natanti valgono i criteri tabellari milanesi, mentre per quelli rientranti nella disciplina ex articolo 139 del Codice delle assicurazioni, dovranno essere utilizzati i valori di legge (di cui al Dm applicabile), potendo solo personalizzare il danno nella misura massima del 20% come previsto dall’articolo 139 comma 3 e quindi nei casi di particolari condizioni soggettive dipendenti dalla lesione stessa.
La Corte ha posto dei paletti piuttosto solidi in ordine ai criteri di valutazione obiettivi, con il fine di rendere equi i parametri risarcitori di base ed originare l’origine della pratica del così detto “forum shopping”.
Avv. Raffaele Scionti
SLCV