Se il Condomino vuole distaccare il proprio impianto di riscaldamento dall’impianto centralizzato (#in)
La Corte di Cassazione con la Sentenza n. 11857/2011 ha stabilito che non si può limitare il diritto di un condomino a distaccare il proprio impianto di riscaldamento dall’impianto centralizzato.In verità, di recente, la Suprema Corte ha affrontato il tema per ben due volte. Infatti, già con una prima sentenza, la Corte aveva annullato, con rinvio, la pronuncia con cui il giudice di appello aveva rigettato il gravame di un condomino, avverso la decisione del Tribunale di Milano che aveva respinto l’impugnazione, da parte del condomino, della delibera con la quale gli era stata negata l’autorizzazione a distaccarsi dall’impianto centralizzato di riscaldamento. Il giudice di appello aveva rigettato il gravame sul rilievo che il distacco comportava un aggravio di spese per la gestione dell’ impianto da parte del condominio. La Suprema Corte, in accoglimento del ricorso, promosso dal condomino, aveva annullato con rinvio la sentenza di appello, sulla base della propria giurisprudenza secondo la quale la rinuncia unilaterale al riscaldamento condominiale operata dal singolo condomino mediante il distacco del proprio impianto dalle diramazioni dell’impianto centralizzato è legittima quando l’interessato dimostri che, dal suo operato, non derivano aggravi di spese per coloro che continuano a fruire dell’impianto, ne squilibri termici pregiudizievoli per la erogazione del servizio. Nella specie le ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata erano illogiche o apodittiche.
Era manifestamente illogica la considerazione che lo squilibrio termico e il connesso aggravio di spesa per gli altri partecipanti sarebbero dipesi unicamente dagli “umori” del condomino, che a suo piacimento avrebbe potuto accendere o no l’impianto autonomo, il condomino avrebbe potuto egualmente incidere sull’equilibrio termico dell’intero edificio chiudendo nel suo appartamento i radiatori dell’impianto centrale esistente. Non era sufficientemente motivata la asserita mancanza di prova circa il maggior consumo energetico e l’aggravio di spese, che, secondo un cenno contenuto nella stessa sentenza di appello, sarebbero risultati assolutamente minimi. Ma, il giudice del rinvio non ha tenuto conto dei rilievi della Corte, infatti, il giudice confermava la illegittimità del distacco dall’impianto di riscaldamento, in base alla seguente motivazione : lo squilibrio termico e l’aggravio di spese sono, per così dire, due facce della stessa realtà, nel senso che, per non determinare uno squilibrio termico, il distacco dall’impianto centrale della già riscaldata unità del singolo condomino deve comportare una proporzionale riduzione delle spese di esercizio, diversamente il distacco non potrà che incidere in senso negativo, determinando uno squilibrio termico, eliminabile solo con aggravio di spese. Il condomino ha promosso un nuovo ricorso per Cassazione e la Corte ha nuovamente annullato la sentenza di appello. Se, infatti, si dovesse aderire alle conclusioni della sentenza impugnata, ha osservato la Corte, il distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato che questa S.C. ammette in linea di principio sarebbe sempre da escludere in concreto, in quanto nell’ambito di un condominio ogni unità immobiliare confina con almeno un’altra unità immobiliare, per cui il distacco dall’impianto centralizzato da parte di uno dei condomini provocherebbe sempre quel tipo di squilibrio termico al quale ha fatto riferimento la sentenza impugnata e che era stato implicitamente considerato irrilevante da parte di questa S.C. nella propria precedente sentenza, anche in considerazione che la stessa situazione, senza che il condominio potesse lamentarsi per lo squilibrio termico conseguente, si sarebbe potuta verificare ove il condomino avesse chiuso i propri radiatori.
Avv. Raffaele Scionti
SLCV