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Spesometro 2011 – Verifiche Guardia di Finanza – Criticità della prassi corrente

 Spesometro 2011 – Profili di criticità dei metodi di verifica della Guardia di Finanza

Cosa fare nel caso di una verifica effettuata dalla Guardia di Finanza in materia di controlli sull’ottemperanza agli obblighi di trasmissione dello “Spesometro 2011”? Può capitare che i militari della GG.FF. infatti effettuino il loro controllo, limitandosi a verificare la concordanza tra la contabilità aziendale del contribuente dell’esercizio 2011 e le risultanze della banca dati in uso al corpo, denominata “Spesometro/Integrato”.
Dal raffronto tra la contabilità aziendale e l’archivio telematico “Spesometro/Integrato” possono emergere una serie di discordanze. Riguardo a tali importi, spesso capita che i militari accertatori si limitino esclusivamente ad una mera esposizione degli stessi sul PVC, senza ricercare in alcun modo di risalire alle ragioni di tali discrepanze, magari incrociando i dati del contribuente accertato con quelli dei suoi clienti (le cui trasmissioni concorrono al contenuto della banca dati in uso agli stessi).
Nonostante le sollecitazioni del contribuente accertato, può succedere che i militari omettano una verifica approfondita, opponendo l’argomentazione secondo cui essi sono tenuti “esclusivamente” ad applicare una presunzione, per effetto della quale ogni discrepanza deve essere considerata come emersione di un imponibile non dichiarato.
In realtà non è così, poiché è la stessa Agenzia delle Entrate, infatti, che definisce lo Spesometro Integrato, in una circolare del 4 agosto 2014, “un importante strumento per comprendere meglio fin dalla fase di selezione i rapporti intrattenuti dai singoli operatori commerciali individuati per le attività di controllo”. Si tratta dunque di uno strumento concepito per indirizzare le attività di verifica e non, invece, per eseguirle.
Lo Spesometro Integrato non può essere utilizzato dagli organi accertatori alla stregua di una fonte di riscontro documentale, di rango sufficiente a rettificare il reddito del contribuente con modalità diverse da quelle previste dagli art. 39 e 40 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600.
Il dettato normativo, infatti, ammette la rettifica d’ufficio dei redditi d’impresa, ma solo al verificarsi di determinate condizioni.
E non si può nemmeno considerare desumibile l’esistenza di attività non dichiarate sulla base di presunzioni semplici, che devono comunque essere gravi, precise e concordanti.
Come detto, i militari verificatori utilizzano le risultanze di uno strumento, concepito per indirizzare l’attività di verifica, come parametro di confronto delle risultanze delle scritture contabili. Ma lo stesso parametro di confronto non contiene in sè alcuna indicazione di dettaglio delle operazioni intrattenute tra operatori economici e, dunque, il confronto non può essere fatto tra un elenco sistematico di operazioni (quello rilevato nella contabilità del contribuente) e una somma di numerario della cui composizione non vi sia traccia nel verbale della Guardia di Finanza.
Pertanto, anche in caso di verifiche del genere, un Fisco che non sia punitivo, ma che realmente voglia la collaborazione dei cittadini, dovrebbe non limitarsi a verifiche superficiali. Il cittadino, da parte sua, dovrebbe invece offrire contabilità il più chiare e lineari possibili che non consentano agli organi accertatori di “fraintendere” i dati in esse presenti. Forse sarebbe questo un buon inizio per accertare i veri evasori dai malcapitati cittadini chiamati a difendersi da accuse infondate.

SLCV

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