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Tariffe professionali: applicabilità della tariffa vigente al momento della liquidazione #in

Durante il corso degli anni si è verificata una evoluzione delle tariffe professionali, fino all’attuale abolizione delle stesse e determinazione del compenso attraverso un preventivo di massima, al momento dell’affidamento dell’incarico, basato esclusivamente sulla contrattazione privata tra professionista e cliente (v. art. 2233 del Codice Civile).
Con la recente sentenza n. 16581 del 28 settembre 2012 la II Sezione della Suprema Corte di Cassazione ha stabilito il principio secondo il quale “In caso di successione di tariffe professionali, per stabilire in base a quale di essa deve essere liquidato il compenso occorre tenere conto della natura dell’attività professionale e, se per la complessa portata dell’opera il compenso deve essere liquidato con criterio unitario, la tariffa applicabile è quella che vige alla data della liquidazione anche se l’esplicazione dell’attività ha avuto inizio quando era vigente altra tariffa”. La vicenda trae origine dalla opposizione a decreto ingiuntivo emesso in favore di un geometra per il pagamento della prestazione professionale dallo stesso svolta in favore di una Società per Azioni, conclusasi in primo grado con l’accoglimento parziale dell’opposizione e l’accertamento della somma di circa £.62.000.000 quale credito residuo in favore del  professionista. La Corte di Appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannava la Società a pagare al professionista la minor somma risultante dall’importo riconosciuto come dovuto detratte le somme già corrisposte. In particolare rilevava che la documentazione legittimamente prodotta in appello provava che il geometra aveva ininterrottamente svolto la sua attività fino al 03/09/1993; che la parcella poteva essere redatta sulla base delle tariffe vigenti al momento del completamento dell’attività professionale che aveva avuto la sua conclusione nel 1993. La Corte di Cassazione, con la summenzionata sentenza, ha confermato la decisione della Corte territoriale soffermandosi sulla natura unitaria dell’incarico, che non termina affatto con l’esecuzione della singola prestazione, e sulla circostanza che la liquidazione deve essere effettuata al momento della conclusione dell’attività e, quindi, con riferimento alla normativa vigente a tale momento. In conclusione, al fine di determinare la tariffa di riferimento, non si possono prendere in considerazione le tariffe in corso al momento della sottoscrizione del contratto con il professionista, oppure quando siano state espletate singole attività, posto che il compenso deve essere calcolato con riferimento alla tariffa professionale vigente al momento in cui termina il lavoro.
Avv. Ombretta Alitto
Studio Legale Commerciale Villecco e Associati
 

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