Termine di decadenza quadriennale per le iscrizioni a ruolo dell’IVA (#in)
La Corte di Cassazione con la recentissima sentenza n. 13929 del 24 giugno 2011 ha sentenziato che il regime dell’iscrizione a ruolo delle imposte dirette estendibile anche all’I.V.A.; in fatti tale iscrizione deve avvenire nel termine di decadenza di quattro anni dalla data di entrata in funzione del Servizio centrale della riscossione, avvenuta l’1 gennaio 1990. Nel caso de quo la Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto da una Società che aveva ricevuto tre cartelle di pagamento Iva relative agli anni ’82, ’86 e ’89, adducendo la tardiva iscrizione a ruolo poiché avvenuta dopo oltre quattro anni dalla data di entrata in funzione del Servizio centrale della riscossione avvenuta l’1/1/90.
In precedenza sia la commissione tributaria provinciale che la regionale avevano respinto il ricorso avanzato, ma la cassazione ha sovvertito le precedenti pronunce accogliendo la doglianza proposta. Secondo la Corte, alla luce del combinato disposto dell’17, comma 1, del D.P.R. n.602/73 e dell’art. 57, comma 1, del D.P.R. 633/72, l’iscrizione a ruolo per l’I.V.A. deve avvenire, non entro il termine decennale di prescrizione previsto dall’art. 2946 cc, ma entro il termine di decadenza di quattro anni, ossia entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui cadeva il dies a quo, da individuarsi nella data di entrata in funzione del Servizio centrale della riscossione.
Si palesa, quindi, alla luce della sentenza in esame, una processo di uniformazione tra la disciplina delle imposte dirette e quella dell’I.V.A. in materia di iscrizione a ruolo: questo, è reso ancor più evidente dall’accoglimento da parte degli stessi Giudici di legittimità dell’ulteriore motivo di ricorso del Contribuente che lamentava una irragionevole disparità di trattamento fra contributi I.V.A. e contributi IRPEG e IRPEF.
Nella sentenza si ribadisce che il disposto dell’art. 17, lettera C, secondo cui le imposte, le maggiori imposte e le ritenute alla fonte liquidate sulla base degli accertamenti degli Uffici devono essere iscritte in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, si applica anche alle imposte diverse da quelle sul reddito e segnatamente anche all’I.V.A.
In conclusione, è possibile affermare che la sentenza pronunciata dalla suprema Corte, estendendo il regime delle iscrizioni a ruolo delle imposte dirette anche all’I.V.A., favorisce a una maggiore par condicio tra i contribuenti, assicurando, di fatto, una rilevante uniformità di disciplina.
Dott.ssa Antonella Vizza
SLCV